Decadenza solo se espressa per l’integrazione documentale nel bando (C.G.A.R.S. n. 572 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di appello l’appellante ha l’onere di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza gravata, poiché l’oggetto del gravame è la sentenza stessa e non il provvedimento impugnato in primo grado. Ove l’appello riproponga tutti i motivi di prime cure, riemerge l’intero thema decidendum e il giudice può esaminare direttamente gli originari motivi, secondo la logica dell’effetto sostitutivo dell’appello. Le cause di decadenza devono essere espressamente previste e interpretate in senso restrittivo. Il bando che fissa un termine per la presentazione della domanda di assegnazione non estende quel termine all’integrazione documentale delle istanze già presentate, in mancanza di espressa previsione. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 79/1968, convertito nella legge n. 241/1968, la domanda può essere proposta anche da chi non è proprietario, dovendosi riconoscere legittimazione, a maggior ragione, all’usufruttuario.
Il Fatto
Un soggetto, qualificatosi proprietario, presentava nel 2007 istanza di assegnazione di un lotto edificabile e di contributo per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del gennaio 1968, nella zona di trasferimento dell’abitato. Dopo il bando comunale del 2007, l’amministrazione invitava i nudi proprietari a integrare la documentazione, che veniva depositata oltre il termine fissato dal bando.
Il Comune dapprima dichiarava inammissibile la domanda per tardività, poi riammetteva l’istanza e assegnava il lotto; successivamente, rilevato il termine dell’art. 1, comma 1010, della legge n. 296/2006, annullava in autotutela l’assegnazione. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso; l’appellante contestava la decisione, mentre il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. e l’onere di specifica critica dei capi della sentenza gravata, con il corollario che il mancato assolvimento implica l’inammissibilità della censura. Poiché l’appello ha reiterato tutti i motivi di prime cure, riemerge il thema decidendum e il giudice esamina direttamente gli originari motivi, secondo la logica dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2018 sull’effetto sostitutivo.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il gravame. Quanto alla legittimazione, l’art. 7 del D.L. n. 79/1968 consente la domanda anche al locatario, sicché deve ritenersi legittimato anche l’usufruttuario, nonostante l’erronea qualificazione di proprietario nell’istanza.
Quanto alla tempestività, il Collegio distingue tra domanda di assegnazione del lotto e domanda di contributo. Poiché l’art. 4, comma 2, D.L. n. 79/1968 estende le agevolazioni dell’art. 3 ai proprietari dei fabbricati da ricostruire, l’istanza di assegnazione reca implicitamente anche la pretesa al contributo; non opera quindi il termine dell’art. 1, comma 1010, legge n. 296/2006, rilevando invece la tempistica del bando.
Il bando salvava espressamente le domande presentate prima della sua pubblicazione, purché integrate secondo le prescrizioni. Il punto dirimente è se l’integrazione dovesse avvenire entro lo stesso termine della domanda. La Corte afferma che le cause di decadenza devono essere espressamente previste e interpretate restrittivamente: la decadenza riguardava la domanda di partecipazione, non l’integrazione documentale delle istanze già presentate. Manca quindi una previsione espressa che giustifichi la decadenza.
Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato, con riforma della sentenza nella parte di rigetto della domanda di annullamento. Resta invece passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, non impugnata. Le spese di primo grado sono compensate e quelle di appello dichiarate irripetibili.
Nota della Redazione
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