Esecuzione del giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 1730 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza necessità di apposizione di formula esecutiva. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione costituisce ragione ostativa alla condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ove ricorrano altre ragioni ostative legate alla crisi della finanza pubblica e alla complessità del procedimento di attuazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento di complessivi € 1.500,00 per gli anni di servizio a tempo determinato.
La sentenza, notificata il 1-9-2025, era passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, il ricorrente chiedeva l’attivazione della Carta e l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versando l’importo oggetto della condanna, esclusi accessori in quanto non equiparabile a voci retributive.
Accoglie la domanda di nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici”, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce causa di impedimento all’esecuzione.
Respinge invece la domanda di penalità di mora. Il Collegio, richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, rileva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”, specifico per il debitore pubblico, con riferimento ai vincoli normativi e di bilancio.
La crisi della finanza pubblica e la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, giustificano la mancata condanna all’astreinte. Il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale di contenzioso seriale.
Nota della Redazione
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