Colpa grave del cliente esclude il rimborso per truffa e bonifico istantaneo (ABF Collegio di Bari n. 4471 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, l’intermediario che dimostri l’autenticazione e la corretta esecuzione del bonifico secondo le procedure del d.lgs. n. 11/2010 e l’utilizzo di credenziali riconducibili al cliente è esente da responsabilità quando la condotta di quest’ultimo integri colpa grave. Costituisce colpa grave la condotta dell’utente che, indotto in errore da un sedicente operatore di altro intermediario, fornisca dati del proprio rapporto bancario e segua le indicazioni telefoniche fino ad accedere all’app e ad autorizzare il bonifico, senza verifiche ulteriori e nonostante le diffuse avvertenze sul divieto di comunicare credenziali. In assenza di specifici inadempimenti dell’intermediario rispetto agli obblighi di sicurezza e informazione, e stante l’incidenza causale del comportamento del cliente, le conseguenze economiche dell’operazione restano a carico di quest’ultimo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di conto corrente presso l’intermediario convenuto, contesta l’esecuzione in data 8 settembre 2025 di un bonifico istantaneo di euro 1.650,00 che assume non autorizzato, riconducendolo a un evento fraudolento realizzato mediante contatto telefonico da parte di un sedicente operatore di altro intermediario. Espone di aver sporto denuncia il 9 settembre 2025 e di aver presentato reclamo il 1 ottobre 2025, chiedendo il rimborso dell’importo e degli oneri connessi, senza esito.
L’intermediario riferisce che il bonifico è stato disposto tramite canale di internet banking/app, a seguito di accesso autorizzato mediante credenziali personali e fattori di autenticazione forte del cliente, con tempestivo tentativo di recall rimasto senza esito. Sostiene che l’operazione sia riconducibile alla condotta del ricorrente, indotto in errore ma autore materiale dell’accesso e dell’autorizzazione, e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la domanda come accertamento della responsabilità dell’intermediario per operazione di pagamento non autorizzata, con conseguente richiesta di rimborso. Dalla documentazione emerge che l’operazione è stata disposta tramite app e che, nel giorno e nell’orario indicati, risulta un accesso riconducibile all’utenza del ricorrente, seguito dall’inserimento delle credenziali e dall’esecuzione del bonifico istantaneo.
Il Collegio rileva un dato decisivo nelle stesse allegazioni del ricorrente: nella denuncia egli riferisce di aver comunicato al truffatore il numero del conto intrattenuto con il resistente, mentre non riporta accessi all’app né ricezione o comunicazione di codici riservati. Nelle repliche, peraltro, afferma che “la mera digitazione di PIN e MPIN sotto induzione fraudolenta non integra automaticamente colpa grave”. Il ricorrente, dunque, non nega di aver posto in essere le attività materiali — fornitura dei dati identificativi del conto e utilizzo delle proprie credenziali — che hanno reso possibile l’operazione, ma imputa la propria condotta all’induzione fraudolenta del sedicente operatore (v. Collegio di Bari, decisione n. 8625/2025).
Il Collegio ritiene, da un lato, che l’intermediario abbia fornito elementi idonei a dimostrare l’autenticazione e la corretta esecuzione dell’operazione secondo le procedure tecniche previste dal d.lgs. n. 11/2010, nonché l’utilizzo di dispositivi e credenziali riconducibili al cliente. Dall’altro, valuta se la condotta del ricorrente integri gli estremi della colpa grave, idonea a escludere o limitare la responsabilità dell’intermediario.
Secondo il Collegio, il ricorrente ha assecondato le richieste di un soggetto presentatosi come operatore di un diverso intermediario, fornendo informazioni sul proprio rapporto bancario e seguendo indicazioni operative che hanno comportato l’accesso all’app e l’autorizzazione di un bonifico di rilevante importo, senza verifiche ulteriori presso la banca e nonostante le diffuse avvertenze — rese note dagli intermediari e dalle autorità di vigilanza — sulle modalità ricorrenti delle frodi telefoniche e sul divieto di comunicare credenziali o eseguire operazioni su istruzioni telefoniche.
Tale condotta si pone al di sotto del livello minimo di diligenza esigibile dall’utente di servizi di pagamento nella gestione delle proprie credenziali e integra un rilevante profilo di negligenza. In mancanza di elementi che consentano di ravvisare specifici inadempimenti dell’intermediario rispetto agli obblighi di sicurezza, informazione o gestione dell’operazione, e considerata la significativa incidenza causale del comportamento del ricorrente, il Collegio esclude i presupposti per porre a carico della banca le conseguenze economiche dell’operazione. La domanda di rimborso e le richieste accessorie sono pertanto rigettate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.