Utilizzatore di carta altrui non è cliente ABF: ricorso inammissibile (ABF Collegio di Palermo n. 4479 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimazione attiva davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, la nozione di cliente comprende il soggetto titolare di un rapporto giuridico rilevante con l’intermediario, anche in assenza di vincolo contrattuale, purché sussista un contatto sociale qualificato idoneo a fondare obblighi di protezione. Non è cliente, pertanto, chi utilizzi di fatto la carta di pagamento intestata ad altri: tale condotta integra violazione degli obblighi di custodia degli strumenti e delle credenziali posti a carico dell’intestatario dall’art. 7, d.lgs. n. 11/2010. L’adesione al ricorso già presentato da parte del titolare del rapporto va assimilata all’intervento adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, c.p.c., che non attribuisce al terzo legittimazione autonoma e non sana la carenza originaria del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva messo in vendita una stampante su un sito di e-commerce e, nel corso della trattativa con un asserito compratore, ha ricevuto un link. Cliccandovi, è stato indirizzato a una pagina apparentemente riconducibile al sito, ove ha inserito dati personali e quelli della propria carta per ricevere il pagamento. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine con i dati di una carta riferibile all’intermediario resistente, ha inserito quelli di una diversa carta, collegata ad altro intermediario. Si trattava di una truffa: tramite la carta emessa dalla resistente gli sono stati sottratti € 248,00, di cui ha chiesto il rimborso.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare il difetto di preventivo reclamo e l’indeterminatezza della domanda, osservando inoltre di essere estraneo alla vicenda perché il ricorrente non è suo correntista né titolare di carte emesse dalla resistente. In replica, il ricorrente ha chiarito che i rapporti oggetto della truffa facevano capo al padre, allegando il modulo di disconoscimento e una dichiarazione di adesione al ricorso del genitore. L’intermediario ha quindi eccepito il difetto di legittimazione attiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio premette che la sussistenza della legittimazione attiva può essere accertata anche d’ufficio. Ricostruita la situazione di fatto, rileva che il ricorrente non è intestatario della carta, che il titolare non è cointestatario del ricorso né ha conferito delega, e che costui ha solo successivamente aderito.
Sul punto richiama l’orientamento condiviso dei Collegi secondo cui l’adesione al ricorso già presentato va assimilata all’intervento adesivo dipendente (art. 105, secondo comma, c.p.c.), che non consente domande autonome (cfr. Collegio di Milano, dec. n. 3567/2025). Il terzo non acquisisce legittimazione autonoma e può solo sostenere le ragioni di una parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 11.11.2024, n. 28907). Se la parte sostenuta è carente di legittimazione, la carenza travolge anche l’interveniente.
Decisivo diventa allora stabilire se il ricorrente fosse legittimato in proprio. Le Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4) definiscono cliente il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con l’intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. La nozione ricomprende anche chi, senza vincolo contrattuale, intrattiene una relazione qualificata con l’intermediario, quale categoria socio-economica di soggetti titolari di un rapporto giuridico rilevante; il Collegio di coordinamento (dec. n. 7283/2018) ha fondato la qualità di cliente sull’esistenza di specifici obblighi di protezione derivanti da un contatto sociale qualificato.
Nel caso concreto, non può ritenersi cliente chi utilizzi la carta intestata ad altri. L’uso della carta altrui non fonda alcun diritto di protezione per l’utilizzatore, ma costituisce violazione degli obblighi contrattuali e di legge dell’intestatario in materia di custodia degli strumenti di pagamento e delle credenziali, ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 11/2010.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.