Buoni fruttiferi postali rimborsati su duplicato: firma contestata e limiti istruttori dell’ABF (ABF Collegio di Napoli n. 4544 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali rimborsati su duplicato, la competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario si radica con riferimento al rifiuto di rimborso opposto dall’intermediario, e non alla vicenda originaria del rilascio del duplicato. Nel merito, decorso il termine decennale di conservazione documentale sancito dall’art. 119 t.u.b., la contestazione sull’autenticità della sottoscrizione apposta sulla quietanza non è decidibile in sede arbitrale, stante la limitatezza della cognizione e degli strumenti istruttori dell’Arbitro. In tal caso la domanda del cliente non è accoglibile, salva la possibilità di una valutazione più approfondita da parte della autorità giudiziaria.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di quattro buoni fruttiferi postali sottoscritti nel novembre 2000 per l’importo di euro 2.500 ciascuno, chiedeva nel gennaio 2025 il rimborso presso l’ufficio dell’intermediario. La richiesta veniva rifiutata.

L’intermediario resistente sosteneva che i buoni fossero già stati rimborsati nel novembre 2002 sulla base di un duplicato ottenuto dal medesimo ricorrente a seguito dello smarrimento dei titoli, ed esibiva copia dei buoni quietanzati. Il ricorrente contestava di aver mai chiesto quel rimborso e di aver sempre detenuto gli originali, dolendosi altresì dell’autenticità della sottoscrizione sulla quietanza. L’intermediario eccepiva l’incompetenza temporale dell’Arbitro, rilevando di non essere più in possesso della documentazione sul rilascio dei duplicati perché risalente al 2002.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza temporale. Ciò che viene scrutinato non è il rimborso del 2002, ma il comportamento dell’intermediario che ha rifiutato il rimborso nel gennaio 2025. Questo rifiuto rientra pienamente nel perimetro della competenza temporale dell’Arbitro.

Nel merito, il Collegio richiama le limitazioni che caratterizzano la propria cognizione e l’attività istruttoria esperibile rispetto al contenzioso ordinario. Prende atto della mancanza della documentazione sull’emissione del duplicato e sulla verifica dei relativi presupposti.

Poiché tali circostanze risalgono al 2002, rispetto ad esse è oggettivamente decorso il termine decennale sancito dall’art. 119 t.u.b. per la conservazione dei documenti. La questione si sposta quindi sull’autenticità della sottoscrizione apposta sulla quietanza del duplicato rimborsato, documentazione versata in atti dall’intermediario e contestata dal ricorrente.

Su questo punto il Collegio afferma di non disporre degli strumenti per valutare se la sottoscrizione sia autentica, né il ricorrente ha fornito elementi di prova in tal senso. Richiama in proposito la decisione n. 10890/24.

Allo stato, la domanda non può essere accolta, fermo restando che essa potrà essere valutata in maniera più approfondita dalla autorità giudiziaria. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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