Ricorso ABF inammissibile senza prova del reclamo all’intermediario (ABF Collegio di Bari n. 4474 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto dalla presentazione di un reclamo all’intermediario, che costituisce condizione di procedibilità della domanda. La mancanza del reclamo è causa di manifesta inammissibilità e può essere rilevata d’ufficio dal Collegio. Grava sul ricorrente l’onere di provare l’avvenuta presentazione del reclamo, secondo il principio generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. Una comunicazione non accompagnata da spiegazioni, e comunque risalente a oltre dodici mesi prima del ricorso, non assolve tale onere.
Il Fatto
La ricorrente aveva sottoscritto nell’agosto 2013 un contratto di finanziamento per € 150.000,00, con garanzia accessoria per l’80%. A seguito di fusione, il rapporto era stato ceduto all’intermediario resistente, che a sua volta aveva ceduto il credito a diverse società. La ricorrente lamentava che la resistente, pur non essendo più titolare del contratto, continuava ad aggiornare negativamente la sua posizione nelle banche dati SIC (Crif) e chiedeva quindi la cancellazione delle segnalazioni.
L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di reclamo e, nel merito, rappresentava che dalle verifiche effettuate non risultavano presenti in Crif segnalazioni a carico della ricorrente. In sede di repliche la ricorrente non formulava contestazioni specifiche sulle deduzioni dell’intermediario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha rilevato un deficit documentale essenziale. La ricorrente aveva dichiarato nel modulo di ricorso di aver formulato reclamo all’intermediario in data 12 dicembre 2024, ma in atti non risultava alcuna documentazione in merito. Il Collegio ha quindi richiamato le Disposizioni ABF secondo cui il ricorso deve essere preceduto da un reclamo all’intermediario (Sez. VI, par. 1) e la mancata presentazione del reclamo costituisce causa di manifesta inammissibilità (Sez. VI, par. 2, nota 1).
Su tale base il Collegio ha affermato che grava sul ricorrente l’onere di provare la presentazione del reclamo, in applicazione del principio generale che governa l’onere della prova ex art. 2697 c.c. I Collegi ABF, del resto, avevano già osservato che la mancanza del reclamo, essendo una condizione di procedibilità del ricorso, può essere rilevata d’ufficio. Sul punto la decisione richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5304/2013, confermata più di recente dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 15400/21.
Quanto alla prova offerta, la ricorrente aveva allegato alle repliche una sola evidenza, una e-mail datata 4 dicembre 2023, priva di spiegazioni e di altri documenti di supporto. Il Collegio ha osservato che tale comunicazione sarebbe comunque antecedente al ricorso di oltre dodici mesi e, in assenza di ulteriori elementi, non consente di ritenere assolto l’onere di dimostrare l’avvenuta presentazione di un reclamo ritualmente proposto e tempestivo rispetto al ricorso.
Il Collegio ha poi aggiunto, in via ulteriore, che dalla documentazione in atti appariva oltretutto cessata la materia del contendere, avendo l’intermediario fornito documentazione attestante l’assenza di segnalazioni e non avendo la ricorrente replicato alcunché. Nel dispositivo ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, facendo prevalere il rilievo sulla condizione di procedibilità rispetto alla cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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