Emersione: nozione di organismo pubblico e certificazione del medico convenzionato (Cons. Stato n. 5838 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare, la nozione di organismo pubblico di cui all’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, come specificata dall’art. 5, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, ricomprende i soggetti privati che svolgono, istituzionalmente o per delega, una funzione o un servizio pubblico. Ne consegue che la certificazione medica rilasciata da un medico privato convenzionato con il SSN proviene da struttura pubblica o convenzionata ed è idonea a provare la presenza sul territorio nazionale in data anteriore all’8 marzo 2020. Non ha invece tale valore la dichiarazione del superiore di un convento, ente ecclesiastico privo di funzioni pubblicistiche e non autorizzato all’accoglienza. La generica attestazione dell’operatore telefonico e l’archiviazione del procedimento penale per la ricevuta dell’acquisto della tessera non integrano prova della falsità del documento.

Il Fatto

Una cittadina straniera ha impugnato dinanzi al TAR Emilia Romagna il decreto con cui la Prefettura di Modena ha respinto la sua istanza di emersione ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il diniego si fondava sul mancato assolvimento dell’onere di provare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020: la ricevuta di acquisto di una tessera telefonica non era stata riconosciuta dall’operatore, mentre l’ulteriore documentazione era stata ritenuta priva di data certa e non proveniente da organismi pubblici.

Il TAR ha respinto il ricorso, ravvisando nella presentazione del documento disconosciuto un motivo autonomo di inammissibilità della domanda e confermando l’inidoneità del resto della documentazione. La straniera ha proposto appello, deducendo l’archiviazione del procedimento penale e la natura pubblicistica del certificato del medico convenzionato e della dichiarazione del convento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio sgombra anzitutto il campo dal valore ostativo attribuito dal TAR alla ricevuta della tessera telefonica. La falsità del documento non è stata provata: l’autorità giudiziaria ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, escludendone la determinanza. L’attestazione dell’operatore, del resto, si limita a riferire l’assenza delle utenze nei propri sistemi ed è troppo generica per dimostrare la falsità materiale.

Passando al requisito della presenza, la Corte ricostruisce la nozione di organismo pubblico. L’art. 5, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 chiarisce che sono tali i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono funzione o servizio pubblico; la FAQ n. 19 del Ministero dell’Interno annovera espressamente la certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata. Il Collegio richiama la continuità con la disciplina del d.lgs. n. 109 del 2012 e i precedenti della Sezione che hanno tipizzato la documentazione valutabile ed escluso dichiarazioni atipiche o poste in essere ex post (Cons. Stato n. 2994 del 2016, n. 4933 del 2016, n. 1614 del 2016).

Su queste basi la dichiarazione del superiore del convento è inidonea: l’ente ha carattere ecclesiastico e di culto, privo di funzioni pubblicistiche, e non è stata allegata l’autorizzazione richiesta dalla stessa FAQ per i centri di accoglienza religiosi. Resta fermo che un ente privato può equipararsi a organismo pubblico solo se svolge funzioni delegate da soggetti pubblici.

Diversa è la sorte del certificato medico del 15 gennaio 2020. La Sezione ricorda che proviene da organismo pubblico la certificazione rilasciata da struttura pubblica, non quella del medico privo di collegamenti con funzioni pubblicistiche (Cons. Stato n. 299 del 2015). L’istruttoria ha acclarato che il sanitario era convenzionato con il SSN e ha confermato la visita, allegando documento di identità. Tale produzione, non contestata dall’Amministrazione, è sufficiente a provare la presenza anteriore all’8 marzo 2020.

L’appello è pertanto accolto e il decreto prefettizio annullato, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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