Decadenza per dichiarazioni non veritiere contributi radio locali senza soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 3486 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative e di massa per la concessione di contributi pubblici, caratterizzate da un numero elevato di partecipanti e da esigenze di celerità, opera il principio di autoresponsabilità del dichiarante. La non veridicità delle informazioni rese nella dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza automatica dai benefici ai sensi dell’art. 75 d.p.r. n. 445/2000, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa e dalle giustificazioni addotte. In tale contesto il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 non può essere invocato, poiché gli obblighi di correttezza e di cooperazione trovano fondamento negli artt. 2 e 97 Cost. Il requisito occupazionale previsto dall’art. 4, comma 2, d.p.r. n. 146/2017 va valutato in senso sostanziale, avendo riguardo al servizio effettivamente prestato e retribuito.

Il Fatto

Una società titolare di un’emittente radiofonica locale ha chiesto l’ammissione al contributo previsto dall’art. 4 d.p.r. n. 146/2017 per l’annualità 2023. Il Ministero ha escluso la società dalla graduatoria provvisoria per quattro ragioni: dati non corrispondenti a quelli INPS sul personale dipendente, dichiarazione sui ricavi sottoscritta da un consulente del lavoro anziché da un dottore commercialista, mancanza del requisito minimo dei dipendenti e assenza di regolarità contributiva alla data del 30 giugno 2022.

La società ha proposto reclamo e due ricorsi. Il TAR Lazio, riunite le impugnative, ha accolto entrambe, ritenendo che la rettifica formale delle dichiarazioni e il possesso sostanziale dei requisiti imponessero il soccorso istruttorio. Ha inoltre escluso la configurabilità di una immutatio veri. Il Ministero ha appellato.

La Motivazione della Corte

Sul requisito occupazionale il Collegio rileva che il primo giudice non ha considerato le deduzioni dell’Amministrazione, rimaste non contrastate se non genericamente. Alla luce dei dati INPS il punteggio dei dipendenti/giornalisti è pari a 1,5185, sotto la soglia di 2,000, e la percentuale di utilizzo è pari a 197,60, sotto la soglia di 200,00. Il servizio effettivamente prestato costituisce l’elemento centrale: la società non integra il requisito dell’art. 4, comma 2, lett. b), d.p.r. n. 146/2017.

Sul secondo motivo la Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 8790 del 2025: l’art. 75 d.p.r. n. 445/2000 non richiede alcuna indagine psicologica. L’Amministrazione è vincolata a trarre le conseguenze dalla dichiarazione obiettivamente non rispondente al vero, secondo il principio già affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4634 del 2020. Il meccanismo opera d’ufficio e in modo automatico.

Il soccorso istruttorio resta escluso. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 7118 del 2025: nelle procedure di massa l’intervento dell’Amministrazione non può costruire un parametro di legittimità dell’azione amministrativa quando sussistono obblighi di correttezza a carico del partecipante. Il soccorso è attivabile solo se dalla documentazione residuino margini di incertezza facilmente superabili, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 8947 del 2024. Nella specie sussistono tre elementi ostativi: percentuali di utilizzo non idonee, sottoscrizione della dichiarazione sui ricavi da soggetto non abilitato e assenza di dati attendibili sulla contribuzione previdenziale.

Sull’ultimo motivo la Corte evidenzia che l’art. 4 d.p.r. n. 146/2017 parla di dipendenti “effettivamente applicati” per le emittenti televisive e di dipendenti “occupati” per quelle radiofoniche. La ratio legis àncora il requisito alla presenza reale in servizio. Correttamente il Ministero ha escluso la società, non essendo provato il raggiungimento del requisito minimo in relazione al servizio effettivamente espletato. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza e rigetto dei ricorsi riuniti. La società è condannata alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *