Rimborso alla Regione delle somme anticipate per lo smaltimento del percolato (C.G.A.R.S. n. 590 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Regione che interviene in via sostitutiva per fronteggiare lo sversamento del percolato da una discarica può chiedere al Comune inadempiente la restituzione delle somme anticipate, ai sensi dell’art. 250 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35 l.r. Sicilia n. 3/2016. L’obbligo di rimborso non dipende dall’inserimento della discarica nel piano regionale delle bonifiche, quando l’intervento sostitutivo non consista nella bonifica integrale dell’area ma nello smaltimento del percolato. È inammissibile il motivo d’appello che introduce in secondo grado una censura non proposta in primo grado, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione del giudice.
Il Fatto
La Regione siciliana stanziò con più deliberazioni di Giunta la somma di euro 1.479.000,00 per interventi urgenti di salvaguardia ambientale nella discarica di contrada Zuppà, di proprietà e gestione di una società, sito nel territorio di un Comune. Nelle stesse deliberazioni la Regione evidenziò l’impossibilità del Comune di intervenire in via sostitutiva, perché in stato di dissesto finanziario, e ne qualificò l’inadempimento rispetto agli obblighi sostitutivi.
Con decreto assessoriale la Regione ordinò al Comune il pagamento di euro 1.332.967,71 a titolo di rimborso delle somme anticipate. Il Comune impugnò il decreto e le deliberazioni davanti al TAR Sicilia, che respinse il ricorso ritenendo il provvedimento conforme all’art. 250 d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 35 l.r. n. 3/2016, assorbendo le eccezioni in rito e compensando le spese. Il Comune propose appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la parziale novità dei motivi d’appello. Ne è derivata la declaratoria di parziale inammissibilità del gravame limitatamente al quarto motivo, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 250 d.lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con gli artt. 13 e 17 d.lgs. n. 36/2003 e con l’Allegato 1, punto 2.3, comma 3, del medesimo decreto, in tema di gestione trentennale delle ex discariche: censura dedotta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.
Nel merito, i restanti motivi sono stati dichiarati infondati richiamando la motivazione della sentenza della Sezione n. 829 del 2023, resa nei confronti del medesimo Comune in una causa analoga, relativa alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione per prelievo, trasporto e smaltimento del percolato fuoriuscito dalla stessa discarica. Il Collegio ha ritenuto sufficiente il rinvio alla motivazione del precedente conforme, ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Il passaggio centrale riguarda la natura dell’intervento sostitutivo. Il Collegio ha osservato che, a prescindere dall’inserimento o meno della discarica nel piano regionale delle bonifiche, la Regione è intervenuta in sostituzione del Comune inadempiente non per bonificare integralmente l’area, ma per contrastare lo sversamento del percolato attraverso il suo smaltimento. Tale circostanza emerge per tabulas dalla motivazione del provvedimento impugnato ed è stata correttamente rilevata dal TAR. Ne consegue la legittimità della richiesta di restituzione delle somme anticipate, in conformità all’art. 250 d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 35 l.r. n. 3/2016.
Il rigetto dell’appello ha esonerato il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposta dall’Assessorato appellato per mancata notifica alla controinteressata società. L’appello è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.