Rapporti con informatori giustificati da finalità investigative escludono la sanzione disciplinare (C.G.A.R.S. n. 589 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alle fonti confidenziali per acquisire notizie utili alle indagini è previsto dall’ordinamento processuale penale e costituisce buona prassi investigativa, specie nelle investigazioni sulla criminalità organizzata. Le modalità di acquisizione sono rimesse all’apprezzamento prudente del singolo investigatore e non integrano violazione dei doveri di servizio quando sono dirette unicamente a conservare la fiducia della fonte. Il giudice amministrativo non può sostituire la motivazione del provvedimento disciplinare con una diversa e nuova ragione di censura. La sanzione che non tiene conto delle risultanze dell’indagine disciplinare è viziata da travisamento dei fatti e da motivazione incongrua e insufficiente.

Il Fatto

L’appellante, Maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, comandava una Stazione nel territorio dei Nebrodi. Nel corso di indagini della Guardia di finanza su famiglie mafiose locali venivano acquisiti messaggi WhatsApp, anche vocali, scambiati tra il militare e due indagati. Il Pubblico ministero qualificava quei rapporti come “torbidi rapporti di familiarità”. Su tale base il Comando interregionale apriva un’inchiesta formale e irrogava la sospensione disciplinare dall’impiego per un mese, con detrazione di anzianità.

Il militare impugnava il decreto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso. Nel frattempo veniva cancellato dal quadro di avanzamento per l’aliquota 2018 e annullata la promozione a luogotenente: da qui i motivi aggiunti. Il primo giudice riteneva censurabili non i rapporti con i confidenti, ma le modalità con cui erano stati gestiti, in particolare l’invio del messaggio vocale. Proponeva appello, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie i primi cinque motivi, trattati congiuntamente per comunanza di ragioni. Il nucleo è la motivazione del provvedimento sanzionatorio. Il TAR aveva sostenuto la legittimità del decreto valorizzando l’invio del messaggio vocale e il rischio che i pregiudicati millantassero credito. Ma quella ragione non compare nel provvedimento impugnato, che sanziona i rapporti in sé, al di fuori di ogni valida giustificazione. Il giudice di prime cure ha così costruito una motivazione nuova e diversa, non ammissibile.

Superato questo profilo, la Corte esamina il secondo motivo e ritiene che il comportamento non integri alcuna violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare. La conclusione si desume dalla stessa relazione finale dell’Ufficiale inquirente, che appura la veridicità delle affermazioni del militare: i rapporti erano tesi a un unico scopo, quello istituzionale. Le conversazioni, pur confidenzialmente familiari, servivano ad acquisire notizie utili ai fini investigativi.

Il Collegio richiama l’art. 55 cod. proc. pen., che impone alla polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, e l’art. 203 cod. proc. pen., che protegge l’identità degli informatori. L’ordinamento ammette atti atipici, nel rispetto della legge, per individuare il responsabile. Tenere rapporti confidenziali con le fonti coperte è dunque buona prassi, con modalità rimesse all’apprezzamento prudente dell’investigatore. Nei messaggi non si rinvengono frasi inappropriate, ma solo formulazioni dirette a conservare la fiducia della fonte.

Il provvedimento non tiene adeguato conto delle risultanze istruttorie e risulta frutto di istruttoria inadeguata, con travisamento dei fatti e motivazione incongrua. Assorbite le ulteriori censure, l’illegittimità della sanzione travolge i motivi aggiunti: cadono la cancellazione dal quadro di avanzamento e l’annullamento della promozione, con ripristino “ora per allora” e differenze retributive. Fondata anche la domanda risarcitoria. Spese del doppio grado poste a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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