Revoca del contratto di soggiorno per falsità della prova di presenza (TAR Lombardia n. 120 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ex art. 103, comma 18, D.L. 34/2020. Accertata la falsità della documentazione prodotta a prova della presenza sul territorio, il potere di revoca della Prefettura si configura come strettamente vincolato. Ne consegue che l’omesso invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 non determina illegittimità, operando la sanatoria procedimentale di cui all’art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, L. 241/1990. La legittimità del provvedimento si valuta con riferimento al momento della sua emanazione, restando irrilevanti le produzioni documentali successive.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario presentava, tramite un connazionale, istanza di emersione del lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020. Presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione veniva stipulato il contratto di soggiorno e, a prova della presenza in Italia anteriormente all’8.3.2020, era depositata copia di una transazione di denaro eseguita nel novembre 2019 tramite un operatore di money transfer. Seguiva la trasmissione alla Questura del kit per il rilascio del permesso di soggiorno.

Con provvedimento notificato nell’ottobre 2022, la Prefettura disponeva la revoca del contratto di soggiorno. L’operatore, interpellato per la verifica della prova, aveva comunicato che nei propri archivi non risultava processata alcuna transazione corrispondente ai criteri indicati. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990 per omesso preavviso e il difetto di motivazione e di istruttoria. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 30/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio precisa anzitutto il contenuto dell’atto impugnato: si tratta della revoca del contratto di soggiorno e non del rigetto dell’istanza di emersione, come invece si leggeva nel ricorso. La qualificazione corretta dell’atto orienta l’intero scrutinio.

Il primo motivo è manifestamente infondato. L’art. 103, comma 18, D.L. 34/2020 sancisce la nullità del contratto stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero. Rilevata la falsità della ricevuta di money transfer, il potere esercitato dalla Prefettura è strettamente vincolato. Il mancato inoltro del preavviso di rigetto non produce quindi alcuna illegittimità, risultando integrati i presupposti della sanatoria procedimentale dell’art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, L. 241/1990.

La ricevuta di viaggio prodotta dal ricorrente è irrilevante sotto un triplice profilo. Anzitutto la falsità accertata non avrebbe potuto condurre a un diverso esito procedimentale. In secondo luogo, quel documento non rientra nel genus delle attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici richieste dall’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020. Infine, è stato prodotto solo in corso di giudizio e non nella sede procedimentale. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 914 del 14.12.2023: la legittimità dell’atto si valuta al momento della sua emanazione, e le produzioni successive non possono renderlo ex post illegittimo.

Anche il secondo motivo è infondato. La motivazione consente di comprendere la ragione della revoca: la Prefettura, accertato che l’operatore non aveva rinvenuto la transazione, ha richiamato l’art. 103, comma 18, D.L. 34/2020, cioè l’ipotesi di falsità documentale. Il ricorrente non contesta apertamente la falsità, limitandosi a ipotizzare un anomalo operato dell’addetto, in violazione del protocollo aziendale, senza alcun supporto probatorio. Non sussiste carenza istruttoria: a fronte della falsità accertata, la revoca costituiva per la Prefettura una soluzione obbligata, e nessuna prova della presenza anteriore all’8.3.2020 avrebbe potuto mutare l’esito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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