Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: superflua la notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 933 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’amministrazione è tenuta all’esecuzione del giudicato entro il termine fissato dal giudice, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Nel silenzio del codice, il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali impone di affidare al commissario anche il pagamento delle spese di lite, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di avvocato distrattario, ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, nella parte in cui condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, della somma liquidata a titolo di spese legali. Il titolo era divenuto definitivo.
Il ricorrente ha dapprima inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Il Ministero è rimasto inerte e non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha superato il proprio precedente orientamento in materia di termine dilatorio. Ha ritenuto che, per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001, non siano più dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.
Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è stato giudicato fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve dunque eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Le spese di lite sono state liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.
Il Collegio ha inoltre stabilito che, in caso di mancata rifusione delle spese nel medesimo termine di trenta giorni, al relativo pagamento provveda il commissario nominato. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, su ragioni di economia processuale e sul buon andamento, nonché sul richiamo agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in tema di spese dell’esecuzione forzata. Il ricorso è stato accolto e la sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata