Spoofing bancario: senza l’SMS prodotto non si prova l’assenza di colpa grave (ABF Collegio di Bologna n. 4704 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spoofing bancario, l’orientamento dei Collegi ABF esclude in via generale la sussistenza della colpa grave dell’utente, salvo che emergano elementi oggettivi di anomalia o inattendibilità del messaggio civetta, quali errori grammaticali evidenti o la presenza di link e richieste manifestamente non riconducibili all’intermediario. Grava tuttavia sul ricorrente l’onere di allegare e produrre il messaggio asseritamente ricevuto. In mancanza di tale documentazione il Collegio non è posto in condizione di verificare il grado di attendibilità della comunicazione fraudolenta e, quindi, di valutare la sussistenza o meno della colpa grave. Ne consegue il rigetto del ricorso, anche quando l’operazione sia stata materialmente eseguita dal cliente.
Il Fatto
La società ricorrente espone di aver ricevuto un SMS che segnalava un presunto movimento sospetto in uscita di € 1.900,00, con l’indicazione di un numero telefonico da contattare per assistenza. Ritenendo il messaggio genuino, perché inserito in continuità con precedenti comunicazioni apparentemente riconducibili all’istituto, la ricorrente contattava quel numero. Il soggetto che rispondeva si qualificava come operatore della banca e, prospettando una frode in corso e l’urgenza di bloccarla, la induceva ad accedere all’area riservata e a disporre un bonifico istantaneo di € 1.994,00 verso le coordinate indicate. La ricorrente chiede il rimborso integrale di tale importo.
L’intermediario si oppone osservando che l’operazione è stata eseguita direttamente dalla cliente, che ha autonomamente disposto il bonifico seguendo le istruzioni del presunto truffatore, e che il pagamento risulta correttamente autorizzato tramite Strong Customer Authentication. Sostiene inoltre che la condotta della ricorrente è connotata da colpa grave, trattandosi di frode ampiamente nota e diffusa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la fattispecie, per come descritta dalla ricorrente, come riconducibile allo schema del c.d. spoofing. Richiama quindi l’orientamento dei Collegi ABF, che in via generale esclude la colpa grave dell’utente in presenza di tale modalità di frode, salvo che emergano elementi oggettivi di anomalia o inattendibilità del messaggio civetta, come errori grammaticali evidenti o link e richieste manifestamente non riconducibili all’intermediario.
Il punto decisivo è però processuale e probatorio. La ricorrente non ha prodotto in atti il messaggio SMS asseritamente ricevuto, né altra documentazione utile a ricostruirne il contenuto. Il Collegio rileva che, secondo il costante orientamento, tale carenza probatoria impedisce di verificare il grado di attendibilità della comunicazione fraudolenta e, di conseguenza, di valutare la sussistenza o meno della colpa grave in capo all’utente.
La precisazione della ricorrente, secondo cui l’esecuzione materiale dell’operazione non equivale ad autorizzazione consapevole del pagamento perché la volontà sarebbe stata viziata dall’inganno del falso operatore, non supera il deficit istruttorio. Senza il testo del messaggio, il Collegio non dispone degli elementi su cui fondare il giudizio di attendibilità della comunicazione civetta, che costituisce il presupposto dell’esclusione della colpa grave.
Il ricorso è pertanto rigettato. La decisione conferma un indirizzo consolidato: la tutela dell’utente vittima di spoofing passa attraverso la dimostrazione documentale della comunicazione fraudolenta, e la sua mancata produzione si traduce in un esito sfavorevole anche a prescindere dalla dinamica dell’operazione.
Nota della Redazione
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