Responsabilità precontrattuale banca e prova dell’affidamento sulla deliberazione del finanziamento (ABF Collegio di Bologna n. 4705 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione di un finanziamento, la responsabilità precontrattuale dell’intermediario presuppone la prova di un affidamento qualificato, serio e ragionevolmente giustificato sull’esito positivo della pratica. Tale affidamento non si configura quando manchi il riscontro della comunicazione di una delibera positiva e quando le comunicazioni su tempistiche e ritardi si collochino in una istruttoria ancora in corso. La valutazione del merito creditizio e la conseguente modifica delle condizioni economiche rientrano nella discrezionalità imprenditoriale dell’intermediario e sono sottratte alla cognizione dell’ABF. La documentazione meramente interna della banca non è soggetta all’art. 119, quarto comma, TUB e non può essere oggetto di ordine di esibizione.
Il Fatto
La ricorrente avvia con l’intermediario, nel luglio 2025, l’iter per un finanziamento di € 30.000. Secondo la sua prospettazione, il gestore le avrebbe indicato una delibera in circa un mese e, alla fine di agosto, l’esito positivo della valutazione creditizia; poi, tra settembre e ottobre, i tempi di erogazione vengono più volte differiti e, infine, le viene comunicata la riduzione dell’importo a € 15.000 con richiesta di fideiussione personale del Presidente. Nel riscontro al reclamo l’intermediario nega che la pratica fosse mai stata deliberata.
La ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità della condotta, il risarcimento dei danni, un ordine di ricostruzione documentale e cronologica dell’iter istruttorio, una comunicazione di rettifica e una risposta puntuale al reclamo. L’intermediario eccepisce il difetto di competenza dell’ABF in materia di merito creditizio, sostiene di non aver mai comunicato alcuna delibera e contesta la domanda risarcitoria per carenza probatoria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la controversia nei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nella fase delle trattative finalizzate all’erogazione del finanziamento. La ricorrente assume che l’interlocuzione, svoltasi anche per le vie brevi e quindi poco tracciabile, avesse ingenerato il convincimento dell’avvenuta deliberazione positiva già in agosto.
Sul punto la decisione è netta: dalla documentazione non emerge alcun riscontro probatorio della comunicazione della delibera positiva. Le comunicazioni su tempi e slittamenti potevano in astratto far ritenere la pratica avanzata, ma il convincimento è smentito dalla successiva richiesta del bilancio 2024, indice di una istruttoria ancora aperta, e soprattutto dall’assenza di prova della delibera dedotta. L’onere dimostrativo grava su chi allega il fatto.
Il Collegio aggiunge che la modifica delle condizioni è stata motivata con valutazioni di merito creditizio, in particolare la riduzione dei flussi canalizzati, ambito nel quale all’intermediario è riconosciuta ampia discrezionalità. Tali ragioni sono state esplicitate nel riscontro al reclamo. L’assenza di prova di un affidamento qualificato esclude quindi la configurabilità della responsabilità precontrattuale.
Quanto alle domande di ordine e di rettifica, il Collegio ricorda che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale circoscrivono la competenza dell’ABF all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, con esclusione dei provvedimenti di natura costitutiva. Anche riqualificando la domanda in termini di mero accertamento, la condotta dell’intermediario è stata ritenuta corretta nei limiti della competenza dell’Arbitro. Sulla richiesta di accesso all’iter interno, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la documentazione meramente interna della banca non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 119, quarto comma, TUB. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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