Chargeback e frode del terzo (ABF Collegio di Milano n. 4803 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del titolare di una carta di credito ad ottenere lo storno di un’operazione di pagamento mediante la procedura di chargeback non scaturisce ex lege per il solo fatto che sia insorta una disputa con l’esercente o che il consenso del pagatore sia stato viziato da un raggiro. Esso costituisce un’eccezione al principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento sancito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 11/2010 e deve trovare fondamento in una specifica previsione contrattuale o nelle regole del circuito di pagamento cui l’intermediario aderisce. L’onere della prova circa l’esistenza di tale obbligo e la sussistenza delle relative condizioni di applicabilità grava sul cliente che lo invoca. La mera allegazione della truffa subita, pur documentata dalla denuncia, non è sufficiente a fondare un obbligo di rimborso in capo all’intermediario, tenuto unicamente a dare corretta esecuzione a un ordine di pagamento validamente autorizzato. La presentazione di un modulo di disconoscimento di operazioni integra, per contro, i requisiti del reclamo preventivo.
Il Fatto
Il ricorrente espone di essere stato indotto con l’inganno, in data 11/11/2025, ad effettuare un’operazione di pagamento tramite la propria carta di credito. Un soggetto ignoto, spacciandosi per il suo datore di lavoro mediante comunicazioni e-mail e messaggistica istantanea, lo convinceva ad acquistare sei buoni regalo per complessivi € 300,00 e a comunicargli i relativi codici. Accortosi della truffa, il cliente presentava denuncia-querela in data 01/12/2025 e, il 10/12/2025, richiedeva tramite l’applicazione mobile dell’intermediario l’apertura di una pratica di chargeback; il 12/12/2025 compilava un modulo di disconoscimento operazione.
Con comunicazione del 18/12/2025 l’intermediario negava il rimborso, sul rilievo che l’operazione era stata regolarmente autorizzata e finalizzata secondo le procedure di sicurezza. Il cliente agisce per l’accertamento del diritto al rimborso, contestando il rifiuto di avviare la procedura di storno a fronte di una transazione viziata da frode. La banca eccepisce in via preliminare l’improcedibilità per carenza del preventivo reclamo e, nel merito, l’assenza dei presupposti per lo storno nei confronti dell’esercente.
La motivazione del Collegio
In via pregiudiziale, il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita assenza di reclamo e la respinge. Risulta agli atti la richiesta di apertura della pratica di chargeback del 10/12/2025 e il successivo modulo di disconoscimento del 12/12/2025. Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, la presentazione di un modulo di disconoscimento, quale atto con cui il cliente contesta in forma scritta un comportamento dell’intermediario, integra i requisiti del reclamo previsti dalla normativa di riferimento. Il ricorso è quindi ammissibile.
Nel merito, la questione attiene alla sussistenza di un obbligo dell’intermediario di riaccreditare, tramite chargeback, una somma relativa a un’operazione che il cliente ammette di aver autorizzato, ma il cui consenso sarebbe stato viziato dal raggiro di terzi. È pacifico e non contestato che l’operazione sia stata autorizzata mediante gli strumenti e le credenziali di sicurezza del ricorrente. La controversia non verte dunque sulla disciplina delle operazioni non autorizzate di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 11/2010, che pongono a carico del prestatore l’onere di provare l’autenticazione e la colpa grave dell’utente.
Il fulcro della domanda risiede nel preteso diritto all’attivazione della procedura di chargeback. Tale meccanismo è previsto dalle regole dei circuiti di pagamento internazionali e consente al titolare della carta di contestare un addebito e ottenerne lo storno, tipicamente in caso di dispute commerciali con l’esercente. Come chiarito dal Collegio di Coordinamento, esso rappresenta un’eccezione al principio generale dell’irrevocabilità dell’ordine di pagamento, sancito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 11/2010: il diritto al rimborso non scaturisce ex lege per il solo fatto che sia insorta una disputa, ma deve fondarsi su una specifica previsione contrattuale o sulle regole del circuito cui l’intermediario aderisce.
In tale contesto, l’onere probatorio grava sul cliente. Nel caso in esame il ricorrente non ha prodotto il contratto relativo alla carta né allegato le condizioni generali del servizio, dalle quali emerga l’impegno dell’intermediario ad attivare lo storno nelle circostanze descritte. La mera allegazione della truffa, pur documentata dalla denuncia, non è sufficiente a fondare un obbligo di rimborso: in assenza di specifiche previsioni contrattuali, l’intermediario è tenuto unicamente a dare corretta esecuzione a un ordine di pagamento validamente autorizzato.
In conclusione, mancando la prova di uno specifico obbligo contrattuale di storno a carico dell’intermediario, la domanda di rimborso non può trovare accoglimento. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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