Segnalazione CRIF legittima se i solleciti provano la ricezione del preavviso (ABF Collegio di Milano n. 1812 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di imminente segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie può essere inviato anche con modalità diverse dalla raccomandata, purché idonee a garantire il tempestivo e sicuro recapito. All’invio del preavviso all’indirizzo comunicato dal cliente si applica la presunzione di conoscenza degli atti unilaterali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., che opera salvo prova, a carico del destinatario, di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione. La ricezione del preavviso può essere desunta da una pluralità di circostanze gravi e concordanti, tra cui l’invio di numerosissimi solleciti di pagamento contenenti l’avviso, l’assenza di modifiche di indirizzo e l’integrale decorso del rapporto senza contestazioni sul punto. In mancanza di una previsione normativa sul contenuto essenziale del preavviso, il complesso delle circostanze rilevate consente anche una valutazione di congruità del suo contenuto informativo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un contratto di mutuo cointestato stipulato nel 2009, lamenta di essere stato segnalato negativamente nella banca dati CRIF dopo aver ritardato il pagamento di due rate. Sostiene di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione previsto dal Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie e ne domanda la cancellazione dalle banche dati.

L’intermediario resiste e produce copia di novantaquattro comunicazioni di sollecito, inviate dal 2014 al 2025 per posta prioritaria, tutte contenenti l’evidenza delle rate scadute e non pagate e il preavviso di segnalazione, tutte indirizzate al recapito indicato nel contratto, coincidente con quello del ricorso e del documento di identità. Allega inoltre i rendiconti del finanziamento recanti le rate pagate in ritardo e l’accettazione di due sospensioni temporanee delle rate richieste dal cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 125 del T.U.B. e il Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante della privacy del 12 settembre 2019. Da tali fonti deriva l’obbligo di informazione preventiva: il consumatore va avvisato prima che sia effettuata la prima segnalazione negativa. Il preavviso può essere trasmesso anche con mezzi elettronici o telematici idonei a garantirne il tempestivo e sicuro recapito, senza che sia imposta una forma determinata.

Il punto decisivo attiene alla prova della ricezione. Il ricorrente invoca l’onere dell’intermediario di dimostrare la conoscenza della comunicazione, escludendo l’operatività della presunzione di cui all’art. 1335 c.c.. Il Collegio non condivide questa lettura: gli artt. 1334 e 1335 c.c. stabiliscono che gli atti unilaterali, quale è il preavviso, producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario e si reputano conosciuti quando giungono al suo indirizzo, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole.

Su questa base il Collegio valuta il compendio probatorio e lo ritiene sufficiente. Assume rilievo la presenza di novantaquattro solleciti contenenti il preavviso, tutti indirizzati all’indirizzo contrattuale, coincidente con quello indicato dallo stesso ricorrente nel modulo di ricorso e nel documento di identità. Non emergono elementi, come una modifica di recapito, che rendano plausibile il mancato ricevimento. Il destinatario non ha allegato né provato di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia delle comunicazioni.

Concorrono, in senso conforme, le due sospensioni temporanee delle rate richieste e ottenute dal cliente, indice di interlocuzione effettiva con l’intermediario, e i rendiconti prodotti per gli anni dal 2015 al 2024 recanti l’indicazione delle rate scadute pagate in ritardo. Il Collegio richiama espressamente il proprio orientamento e quello di altri collegi, oltre alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 3089 del 2012, e ritiene che le circostanze complessivamente considerate fondino una presunzione di ricezione del preavviso, non solo della morosità ma anche delle sue conseguenze in termini di segnalazione.

Esclusa la necessità di un contenuto essenziale tipizzato del preavviso, il complesso delle risultanze consente anche una valutazione di congruità dell’informativa. La segnalazione risulta pertanto legittima e il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1334 c.c.

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