Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali dalla scadenza e nota informativa (ABF Collegio di Napoli n. 3378 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso del buono fruttifero postale e agli interessi maturati è soggetto a prescrizione decennale, che decorre dal giorno di scadenza del titolo e non dalla conclusione dell’anno solare. La nota informativa rilasciata allo sportello, attestante il valore di rimborso, non integra atto interruttivo ove non manifesti in modo chiaro ed univoco la volontà di ottenere il pagamento. La mancata consegna del foglio informativo all’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, né rende scrutinabile in sede arbitrale una condotta anteriore al limite della competenza temporale dell’Arbitro.
Il Fatto
La ricorrente, cointestataria di un buono fruttifero postale emesso il 3 settembre 1998 per un valore di Lit. 5.000.000, lamenta il mancato rimborso del titolo. L’intermediario ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto. La ricorrente deduce di essersi recata presso gli uffici dell’intermediario il 20 maggio 2021, chiedendo il rimborso e ricevendo soltanto una nota informativa con l’importo spettante, e lamenta inoltre la mancata consegna del foglio informativo. Chiede la condanna al rimborso del valore del buono e degli interessi, ovvero al risarcimento del danno.
L’intermediario resiste ed eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro ratione materiae e ratione temporis e, nel merito, la prescrizione, rilevando che la durata del buono era di quattordici anni e che nessuna richiesta era stata avanzata prima della scadenza del termine.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende le eccezioni di incompetenza. Quanto alla materia, i buoni fruttiferi postali non sono qualificabili come strumenti finanziari né come prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai fini del T.U.F., il cui art. 1 lett. u) esclude espressamente i depositi postali dalla qualifica. Quanto al profilo temporale, è contestato il rifiuto dell’intermediario di riconoscere il rimborso, e ciò radica la competenza dell’Arbitro secondo l’orientamento richiamato nella decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022.
Nel merito, il Collegio ricorda che il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni. Il termine si ricava dal combinato disposto dell’art. 176 del d.P.R. n. 156/1973 e dell’art. 8 del d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, che fissa la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi, con applicazione alle serie già emesse per le quali i termini previgenti non siano compiuti.
Il buono in esame è “a termine”, serie BA, emesso il 3 settembre 1998, con durata di quattordici anni e scadenza il 3 settembre 2012. Da tale data decorre il termine decennale, spirato il 3 settembre 2022. Sul computo il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 6196/2024 e la Cassazione 7 luglio 2023 n. 19243: il termine si ancora al giorno di emissione e di scadenza, non alla fine dell’anno solare.
Quanto alla richiesta del 20 maggio 2021, il Collegio ritiene che le circostanze riferite dalla ricorrente non siano idonee a interrompere la prescrizione. Anche a prescindere dalla riferibilità della documentazione al buono per cui è causa, essa non attesta in modo chiaro ed univoco la volontà di ottenere il rimborso. Tale volontà è ricavabile con certezza solo dal reclamo, ricevuto il 26 agosto 2025, dunque dopo la scadenza del termine.
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 17814/2019 e l’orientamento di legittimità secondo cui l’art. 2935 c.c. si riferisce alla sola possibilità legale di esercizio del diritto, con la conseguenza che l’ignoranza dello stesso, salvo il doloso occultamento ex art. 2941 n. 8 c.c., costituisce mero impedimento di fatto. Infine, la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione; la relativa condotta, collocata nel 1998, è anteriore al limite di competenza temporale dell’Arbitro e la domanda risarcitoria è inammissibile. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti