Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita anche per il collocamento a riposo (TAR Emilia-Romagna n. 59 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. Il personale delle forze di polizia, e l’Arma dei Carabinieri a tali fini equiparata, che cessi dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, anche ove la domanda sia presentata in annualità successive. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 concerne la sola pensione e non il trattamento di fine servizio, con la conseguenza che, ove il beneficio sia richiesto ai soli fini dell’indennità di buonuscita, non è dovuto alcun versamento contributivo.

Il Fatto

Il ricorrente, carabiniere cessato dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con condanna dell’Inps alla corresponsione dell’emolumento.

L’Istituto non si era costituito tempestivamente per un errore nell’indirizzo Pec di notifica; il TAR ha disposto la rinotifica con ordinanza n. 653 del 2024. Costituitosi, l’Inps ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, eccependo in particolare la natura decadenziale del termine per la domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo: l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dalla legge n. 232/1990, attribuisce ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita sei scatti ciascuno del 2,50 per cento. Il comma 2 estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, con domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità.

Il Tribunale osserva che l’elenco delle voci dell’indennità di buonuscita ex art. 38 d.P.R. n. 1032/1973 non è suscettibile di interpretazione estensiva; tuttavia la disposizione in esame estende espressamente il beneficio a tutto il personale della Polizia di Stato e, a tali fini, al personale dell’Arma dei Carabinieri equiparato, compreso chi abbia chiesto il collocamento in quiescenza possedendo i requisiti richiesti. Nel caso concreto il ricorrente li possiede, sicché il diritto va riconosciuto.

Sul termine del 30 giugno, il TAR aderisce all’orientamento del CGA, sentenza n. 926/2022, secondo cui la natura non decadenziale si desume dal dato letterale e dal comma 3, che collega la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda. Il termine costituisce quindi un onere per l’interessato, che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa.

Il Collegio esclude che la presentazione entro il 30 giugno possa condizionare esclusivamente l’attribuzione dei sei scatti: non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento rispetto a chi presenta la domanda nelle annualità successive. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondarla, richiamandosi il principio secondo cui le leggi non si dichiarano illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (Corte cost. n. 356/1996 e ordinanza n. 151/2019); l’eventuale ambiguità non consente di far discendere conseguenze decadenziali (Cons. Stato sez. III n. 1231/2019, richiamata da TAR Emilia-Romagna n. 42/2024).

Quanto all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, il Tribunale rileva che riguarda l’applicazione dei sei scatti alla sola pensione e non al trattamento di fine servizio: se il beneficio è richiesto ai fini pensionistici occorre adeguata copertura previdenziale, mentre per la sola indennità di buonuscita non è previsto alcun obbligo di versamento, restando il beneficio a carico della fiscalità generale. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’Inps di ricalcolare l’indennità includendo i sei scatti, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Spese compensate per la natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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