Fallimento datore dopo nulla osta e obbligo esame istanza attesa occupazione (TAR Emilia-Romagna n. 60 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Questura dichiara irricevibile la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando il mancato completamento della procedura dipende da causa non imputabile allo straniero, come il fallimento del datore di lavoro intervenuto dopo il rilascio del nulla osta. In tale ipotesi l’Amministrazione deve previamente consentire allo straniero di rappresentare le ragioni del mancato perfezionamento del rapporto e di presentare istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007, e solo successivamente valutare e motivare in ordine ai presupposti per il rilascio. Il principio dell’art. 22, comma 11, TUI, secondo cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso, va letto in coerenza con la tutela dell’affidamento di chi è entrato regolarmente confidando nella possibilità di instaurare il rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero entrato in Italia con visto d’ingresso valido per lavoro subordinato, ottenuto nell’ambito delle quote 2022 alle dipendenze di un’impresa, non riusciva a formalizzare il contratto perché l’impresa, ancora attiva fino a tutto il 2022, falliva nel 2023. La Questura di Bologna, con provvedimento del 04 gennaio 2024, dichiarava irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilevando che l’istante non aveva effettuato il “precaricamento” della pratica presso lo Sportello Unico per l’immigrazione e non aveva poi depositato il relativo Kit.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo l’assenza di colpa nel mancato completamento della pratica, la mancata risposta della Prefettura alle richieste di convocazione per il modello 209 e la necessità di applicare la circolare ministeriale n. 3836 del 20/08/2007, con rilascio del permesso per attesa occupazione. Il Ministero dell’Interno non si costituiva. Con ordinanza cautelare del 25 luglio 2024 il TAR accoglieva la domanda di sospensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e conferma quanto già statuito in sede cautelare, valorizzando anche la mancata costituzione dell’Amministrazione, che non ha argomentato in senso contrario. Il punto di partenza è l’art. 22, comma 11, TUI: la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario legalmente soggiornante, il quale può rendere dichiarazione di immediata disponibilità e beneficiare degli effetti correlati per il periodo di residua validità del titolo.

Il TAR richiama quindi la circolare n. 3836 del 20 agosto 2007, che affronta proprio la posizione dello straniero giunto in Italia con regolare visto per lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta, il quale non riesce a formalizzare il rapporto per sopravvenuta indisponibilità del datore. In tale evenienza, poiché la mancata formalizzazione dipende da causa non riconducibile allo straniero, questi può richiedere il permesso per attesa occupazione, allegando un’apposita dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico da cui risulti il venir meno della disponibilità del datore.

Nel caso concreto risulta dagli atti che la ragione del mancato perfezionamento è il fallimento del datore di lavoro, intervenuto dopo il rilascio del nulla osta: una causa di impossibilità non imputabile al ricorrente. L’Amministrazione, pertanto, ha adottato illegittimamente il provvedimento impugnato, perché prima di respingere l’istanza avrebbe dovuto consentire allo straniero di precisare le ragioni del mancato completamento della procedura e di presentare istanza per l’attesa occupazione, per poi valutare e motivare compiutamente sulla sussistenza dei presupposti.

Il Collegio sottolinea come il ricorrente si sia presentato fisicamente in Questura, tanto da ritirare personalmente la notifica del provvedimento. Per il difetto di istruttoria e motivazione il ricorso è accolto nei limiti e per le ragioni esposte, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione in conformità ai principi espressi. Le spese di lite sono compensate attesa la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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