Revoca del passaporto per pena da espiare anche se sospesa (TAR Lombardia n. 1540 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del passaporto, adottata ai sensi dell’art. 12 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 1185/1967, è misura amministrativa di natura vincolata, priva di margini di discrezionalità, che presuppone la sola sussistenza di una pena restrittiva della libertà personale ancora da espiare. La sua funzione è strumentale e preventiva, diretta ad assicurare l’effettività dell’esecuzione penale impedendo al condannato di lasciare il Paese. La misura permane anche quando l’esecuzione della pena è sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e penda istanza di misura alternativa, giacché l’eventuale rigetto di quest’ultima restituirebbe piena efficacia alla pena detentiva. Non si configura alcun contrasto con l’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, trattandosi di restrizione prevista dalla legge, ragionevole e proporzionata alla tutela dell’ordine pubblico.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di passaporto ordinario e di carta di identità valida per l’espatrio. Nell’ambito di un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, il GIP aveva applicato nei suoi confronti la misura interdittiva del divieto di espatrio, con ritiro dei titoli di identità. Il procedimento si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, che ha condannato la ricorrente a quattro anni di reclusione.
Revocata la misura cautelare, la ricorrente ha presentato istanza di revoca dell’opposizione all’espatrio. La Questura, con provvedimento del 18.2.2025, ha invece disposto la revoca del passaporto, sul presupposto che la pena detentiva non fosse stata espiata. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’illegittimità dell’automatica applicazione della normativa sui passaporti e la violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 1185/1967 preclude il passaporto a coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale; l’art. 12 della stessa legge impone il ritiro del titolo quando sopravvengano circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego. Da tali disposizioni il TAR desume la natura vincolata della misura, che opera nella fase esecutiva della condanna.
La funzione della revoca è strumentale e preventiva: garantire l’effettiva espiazione della pena evitando che il condannato lasci il Paese nelle more dell’esecuzione. Nel caso di specie la ricorrente deve espiare quattro anni di reclusione; l’esecuzione è stata sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per consentire l’accesso a una misura alternativa, la cui istanza è ancora pendente.
Secondo il Collegio, proprio la pendenza dell’istanza rafforza la necessità della misura: ove l’affidamento in prova non fosse concesso, l’effetto sospensivo verrebbe meno e la pena dovrebbe essere espiata. La misura amministrativa evita che, in tale frangente, il condannato possa sottrarsi all’esecuzione.
Il TAR distingue nettamente i piani. La misura cautelare del divieto di espatrio è preordinata a garantire che l’imputato non si sottragga al processo; la previsione dell’art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 1185/1967 è invece preordinata all’esecuzione della condanna, impedendo che il condannato si sottragga alla pena recandosi in luoghi sottratti alla sovranità statale. Le discipline penalistiche invocate dalla ricorrente non costituiscono pertanto parametro di legittimità del provvedimento amministrativo.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, il Collegio esclude il contrasto: la revoca ha una base legale e costituisce misura ragionevole e proporzionata allo scopo di tutela dell’ordine pubblico. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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