Revisione prezzi negli appalti pre-2016: decorrenza dalla pubblicazione delle tabelle ministeriali (TAR Emilia-Romagna n. 603 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, la revisione dei prezzi non opera ex lege, ma richiede una clausola della lex specialis formulata in termini chiari, precisi e inequivocabili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. La relativa istruttoria e la decisione finale integrano attività tecnico-discrezionale riservata alla stazione appaltante, non sostituibile dal giudice amministrativo. L’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 non disciplina la revisione in corso di esecuzione, limitandosi a individuare i costi della manodopera da considerare in fase di programmazione e indizione della gara. Il diritto all’adeguamento del costo orario decorre dalla pubblicazione delle tabelle ministeriali richiamate dalla lex specialis, non dal perfezionamento del nuovo CCNL, evenienza prevedibile dall’operatore economico secondo ordinaria diligenza e non riconducibile alle circostanze eccezionali e imprevedibili.
Il Fatto
La società ricorrente si è aggiudicata, quale affidataria di una centrale di committenza regionale, i lotti nn. 1, 2, 4 e 9 della convenzione per i servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari, stipulando le relative convenzioni quadro. Con ricorso ha impugnato la determina con cui l’agenzia ha riconosciuto l’adeguamento delle tariffe orarie alle tabelle ministeriali con decorrenza dalla pubblicazione delle stesse, nel giugno 2022, e non dal luglio 2021, corrispondente al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale.
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi per il periodo luglio 2021 – giugno 2022 e la condanna dell’amministrazione al pagamento, oltre interessi. La stazione appaltante ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alle amministrazioni contraenti e il difetto di interesse, contestando nel merito la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le eccezioni in rito. Sulla giurisdizione richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2160 del 2019 e n. 2934 del 2025, secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi ha portata ampia e generale, comprendendo anche le questioni di quantificazione e le pretese fondate su previsioni contrattuali. Nel caso concreto la contestazione investe l’an e non il quantum, poiché l’amministrazione ha escluso in radice l’adeguamento per il periodo anteriore.
Quanto alla mancata notifica, il Collegio osserva che, quando la procedura è gestita da una centrale di committenza, questa è l’unica responsabile della procedura e l’unica ad aver adottato gli atti impugnati, mentre le amministrazioni contraenti sono mere beneficiarie. Il difetto di interesse è escluso dalla documentazione comprovante la ricezione degli ordinativi per i servizi complementari.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Tribunale ribadisce che, nella vigenza dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016, la revisione prezzi richiede una clausola chiara e inequivocabile nei documenti di gara e integra attività tecnico-discrezionale della stazione appaltante, non surrogabile dal giudice. L’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 non introduce alcun meccanismo revisionale legale.
Il Collegio ritiene che l’art. 15 della Convenzione, nel prevedere la mera facoltà dell’agenzia di procedere alla revisione dopo i primi dodici mesi, si riferisca alle variazioni degli indici Istat e non al costo orario della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali. È però l’art. 17 lett. c), punto 4, del Disciplinare, non impugnato, a fissare il riferimento al momento della pubblicazione del decreto ministeriale e non al perfezionamento del nuovo CCNL, evento prevedibile dall’operatore economico.
La norma derogatoria del principio di gara non tollera interpretazione analogica ed estensiva, in coerenza con l’art. 72 della direttiva 2014/24/UE. La determina richiamata dalla ricorrente per l’anno successivo è infine ritenuta irrilevante, riguardando un diverso sub procedimento. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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