Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1592 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro e ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo, per la sola sorte capitale, entro il termine fissato. Decorso inutilmente tale termine, opera il Commissario ad acta, già nominato in via condizionata. La richiesta di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta e la penalità è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosce il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione.

Notificato il titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la fondatezza della pretesa. La ricorrente ha adeguatamente documentato il proprio diritto; a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Su questa base il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per la sola sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Collegio ha poi disciplinato l’ipotesi di persistente inerzia. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad acta, sin d’ora nominato nel dirigente competente della struttura ministeriale o in un funzionario delegato, con il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Quanto alle astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità, tuttavia, decorre dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari; è disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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