Ottemperanza e carta elettronica docente: onere della prova a carico del Ministero (TAR Lombardia n. 505 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giurisdizionale di condanna, l’Amministrazione che eccepisce l’avvenuta esecuzione è tenuta a provarla. L’allegato inadempimento del resistente, sfornito di chiarimenti in ordine alla mancata attivazione del beneficio riconosciuto dalla sentenza, integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice amministrativo nomina quindi il commissario ad acta quale organo ausiliario, con facoltà di delega, per l’integrale attuazione del comando contenuto in sentenza.
Il Fatto
Due docenti hanno proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 28/2024, con la quale il Tribunale Ordinario di Bergamo aveva dichiarato il loro diritto al beneficio della carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione degli aventi diritto.
La sentenza è passata in giudicato e la cancelleria ne ha attestato l’irrevocabilità. Le ricorrenti hanno lamentato l’inadempimento della parte resistente. Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione del procedimento ad altri giudizi patrocinati dal medesimo studio legale, indicati in apposito elenco, senza offrire alcun chiarimento in merito alla mancata attivazione del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’istanza di riunione. La richiesta è stata depositata in prossimità dell’udienza camerale, già fissata da tempo, e la sua accoglienza non apporterebbe utilità alla decisione, pregiudicando invece le esigenze di speditezza del procedimento. La connessione soggettiva con altro ricorso, fissato per altra data, non integra gli estremi previsti dall’art. 70 c.p.a..
Nel merito la struttura del giudizio di ottemperanza risulta integrata. La sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria, e la notificazione del titolo esecutivo in copia conforme è avvenuta in data 16.1.2024. A seguito della riforma di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 era pertanto decorso al momento della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta il 16.12.2024.
L’accoglimento si fonda sull’onere probatorio. A fronte dell’inadempimento allegato, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, in favore delle ricorrenti, della carta elettronica per l’importo indicato nel titolo. Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ne deduce l’accoglimento della pretesa, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.
Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Egli agirà su semplice richiesta degli interessati, non quale dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma come organo ausiliario del giudice che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, è dare attuazione alla pronuncia anche mediante poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando in sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 8/2021.
Il commissario provvederà entro novanta giorni dalla richiesta, ponendo in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione, inclusa l’attivazione della carta elettronica senza che le ricorrenti dispongano della qualifica di docente di ruolo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.