Colpa grave non esclude rimborso parziale per prelievi ATM dopo furto carte (ABF Collegio di Bologna n. 2572 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, l’accertata colpa grave dell’utilizzatore, desumibile dal brevissimo intervallo tra il furto delle carte e i prelievi eseguiti con corretta digitazione del codice PIN, non esaurisce la valutazione. Il prestatore di servizi di pagamento resta tenuto al rimborso delle operazioni effettuate in presenza di un indicatore di anomalia ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 112/2007, quale il susseguirsi di tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle ventiquattro ore presso un medesimo punto vendita. La responsabilità dell’intermediario e quella dell’utente operano su piani distinti e la seconda non elimina la prima quando il sistema antifrode avrebbe dovuto attivarsi.

Il Fatto

La ricorrente, in vacanza con il coniuge, subiva nella tarda pomeriggio del 31.01.2025 il furto di una pochette custodita nella borsa, contenente documenti e tre carte di pagamento. Venivano sporta denuncia e disposto il blocco tramite app. Poco dopo risultavano eseguite sei operazioni di prelievo ATM per complessivi 1.000,00 euro, tre sulla carta n. ***9112 e tre sulla carta n. ***4707, entrambe emesse dall’intermediario A.

La ricorrente disconosceva le operazioni, rappresentando di conoscere il PIN a memoria e di non averlo custodito nella pochette. L’intermediario A eccepiva la colpa grave dell’utente per la rapidità dell’utilizzo e la corretta digitazione del codice, chiedendo in subordine l’applicazione della franchigia. L’intermediario B eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, quale mero licenziatario del circuito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione dell’intermediario B e la accoglie. Le carte risultano emesse dall’intermediario A, titolare esclusivo del rapporto contrattuale e unico destinatario delle contestazioni; l’intermediario B ha agito come fornitore delegato, con un ruolo meramente esecutivo. La relativa eccezione è quindi fondata.

Nel merito, le operazioni sono disciplinate dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD2. L’art. 12 sposta la responsabilità sul prestatore di servizi in caso di utilizzo fraudolento, salvo frode, dolo o colpa grave dell’utente. L’art. 10, comma 2 pone a carico dell’intermediario la prova di tale colpa; il comma 1 gli impone di dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione.

Il Collegio ritiene dimostrata la corretta autenticazione: le operazioni sono avvenute alla presenza fisica della carta, con lettura del microchip e digitazione del PIN senza tentativi errati. Richiamando il principio del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019, precisa però che la sola regolarità formale non basta: occorrono elementi di fatto sulle modalità esecutive dai quali desumere in via presuntiva la colpa grave. Sulla nozione di colpa grave richiama l’orientamento espresso da Cass. civ. n. 14456/2001 e dalla giurisprudenza ABF: non semplice distrazione, ma comportamento abnorme e non scusabile.

Il brevissimo lasso temporale tra furto e prelievi, unitamente alla sottrazione contestuale di più strumenti, costituisce secondo il Collegio un chiaro indice presuntivo di colpa grave, in linea con le decisioni del Collegio di Bologna n. 7634/2025 e n. 6958/2025. Accertata la colpa, il Collegio verifica tuttavia la presenza degli indicatori di anomalia dell’art. 8 del D.M. n. 112/2007: ricorre quello del punto 2 lett. a), per i tre prelievi ravvicinati su ciascuna carta. Da qui l’obbligo di restituire 204,00 euro, corrispondenti ai due prelievi da 100,00 euro e alle commissioni.

Il ricorso è quindi accolto in parte, con condanna dell’intermediario al rimborso di 204,00 euro, al contributo di 200,00 euro alle spese della procedura e al rimborso di 20,00 euro versato dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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