Timbro e sigla sul bollettino non valgono come quietanza di pagamento (ABF Collegio di Roma n. 2575 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’apposizione del timbro e della sigla dell’operatore di sportello su un bollettino di pagamento non integra una quietanza di pagamento. A tale atto manca la dichiarazione di aver ricevuto dal solvens una determinata somma, e in ogni caso esso non attesta l’avvenuta liberazione dall’obbligazione. Il debitore che intenda avvalersi di un beneficio fiscale subordinato al puntuale versamento delle rate è tenuto a verificare l’effettivo addebito mediante gli strumenti ordinari, quali le contabili di operazione e gli estratti conto. La mancata verifica configura comportamento gravemente colposo e interrompe il nesso causale con l’eventuale decadenza dal beneficio, escludendo la responsabilità dell’intermediario.

Il Fatto

Una società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ottenendo la riduzione del debito originario di Euro 11.415,05 alla somma di Euro 5.145,84. Il mantenimento dei benefici era subordinato al pagamento di ogni rata alle scadenze prestabilite, a pena di decadenza automatica dalla dilazione.

Il rappresentante legale aveva scelto di versare le rate presso la filiale della banca resistente. In occasione del pagamento della rata di novembre 2024, l’operatore avrebbe apposto timbro e sigla in modo da interessare parzialmente anche il bollettino della rata di febbraio 2025, stampato sulla medesima pagina. La società ha sostenuto di essere stata indotta in errore e di aver omesso il versamento di febbraio, decadendo dal beneficio. Ha quindi chiesto la condanna della banca al risarcimento dell’intero debito fiscale. La resistente ha contestato la ricostruzione e invocato la negligenza della ricorrente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio parte dall’accertamento in fatto: dalla documentazione risulta che il timbro è stato apposto correttamente in relazione alla rata di novembre, mentre sul bollettino successivo compare soltanto una sigla leggermente difforme dalla precedente. La ricostruzione della ricorrente non trova dunque conferma documentale.

Il passaggio centrale è però di natura qualificatoria. Il Collegio ritiene di solare evidenza che l’apposizione di timbri e sigle su un bollettino di pagamento non costituisca una quietanza di pagamento, mancando la parte dichiarativa propria delle dichiarazioni di scienza, genere al quale la quietanza appartiene. Anche a voler riconoscere un contenuto dichiarativo, esso consisterebbe nel dare atto di aver ricevuto dal solvens una certa somma: non già nel dichiarare l’avvenuta liberazione dall’obbligazione o una sua quota. Sul punto il Collegio richiama Cass., n. 12685/2024, in tema di dichiarazione di ricezione di un assegno bancario in pagamento di un debito.

A ciò si aggiunge un rilievo di condotta. Un debitore diligente dovrebbe tenere traccia dei propri pagamenti, avendo contezza delle scadenze e del loro progressivo assolvimento. Nel caso concreto questa condotta è mancata, configurando un comportamento gravemente colposo della ricorrente, che avrebbe potuto consultare le contabili e gli estratti conto prima della scadenza di febbraio.

Il Collegio esclude pertanto che alcunché sia imputabile alla resistente e, di conseguenza, la fondatezza della domanda risarcitoria. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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