Addebito carta di credito sproporzionato rispetto alla preautorizzazione: va esperito il chargeback (ABF Collegio di Bologna n. 2565 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’addebito eseguito dall’esercente in misura superiore alla somma preautorizzata con carta di credito non integra un’operazione di pagamento non autorizzata ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 11/2010, quando il titolare abbia sottoscritto il contratto di fornitura e autenticato la preautorizzazione con autenticazione forte del cliente (SCA). La contestazione dello scostamento tra importo preautorizzato e importo contabilizzato attiene all’interpretazione o all’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi e va gestita mediante la procedura di chargeback. L’intermediario che abbia correttamente autenticato, eseguito e contabilizzato l’operazione e abbia attivato la procedura di recupero non risponde per violazione degli obblighi di diligenza professionale. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per indisponibilità delle somme resta infondata se priva di prova dei propri elementi costitutivi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente e della carta di credito collegata, aveva stipulato il 10.09.2025 un contratto di autonoleggio per sei giorni. In fase di prenotazione l’esercente aveva preautorizzato Euro 853,37, a fronte di un addebito stimato contrattualmente in Euro 640,45. Il veicolo era poi stato trattenuto per ventisette giorni e, all’esito, l’esercente aveva addebitato Euro 3.176,95. Preso atto dell’addebito, il ricorrente aveva chiesto lo storno immediato e, in via subordinata, contestato il blocco di somme accreditate a titolo di emolumenti e sussidi, invocandone l’impignorabilità.

L’intermediario aveva attivato la procedura di disconoscimento e, acquisita la documentazione, avviato il chargeback. Il ricorrente, su richiesta, aveva circoscritto la contestazione alla differenza tra importo addebitato e preautorizzato, pari a Euro 2.323,58. La procedura si era conclusa con l’accredito di tale somma in data 10.12.2025. Insoddisfatto, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro il rimborso dell’intero importo di Euro 3.176,95, il risarcimento del danno e la restituzione del contributo di Euro 20,00.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio affronta la questione della qualificazione del ricorrente come consumatore, nonostante la carta fosse stata rilasciata alla sua impresa individuale. La conclusione è positiva: nel modulo di ricorso e nel contratto di noleggio è indicato il codice fiscale e non la partita IVA, il che dimostra che l’operazione è stata compiuta per scopi di consumo, estranei all’attività imprenditoriale.

Nel merito, il Collegio esclude che il pagamento contestato sia riconducibile a un’operazione non autorizzata ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 11/2010. La conclusione si fonda su quanto il ricorrente stesso ha affermato e documentato: la sottoscrizione del contratto di noleggio, la preautorizzazione dell’addebito di Euro 853,37, il trattenimento dell’autovettura per ventisette giorni anziché sei e la contestazione di una somma maggiore rispetto a quella convenuta, ma non dell’utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento.

Il Collegio sottolinea che l’intermediario non può essere chiamato a sindacare la legittimità dell’addebito sotto il profilo contrattuale. La procedura di chargeback opera, infatti, sul piano tecnico-bancario per ottenere il rimborso di un pagamento correttamente eseguito, quando ne venga contestata la legittimità per sopravvenuti problemi di interpretazione o esecuzione del contratto di fornitura. Nel caso di specie la procedura ha avuto esito positivo e il ricorrente ha ottenuto Euro 2.323,58, corrispondenti alla maggior somma prelevata dall’esercente.

Il Collegio aggiunge che, anche applicando la disciplina del D. Lgs. 11/2010, non sarebbe configurabile alcuna responsabilità dell’intermediario. La documentazione informatica prova che la preautorizzazione di Euro 853,37 è stata correttamente autenticata, eseguita e contabilizzata in modo multifattoriale — SCA — mediante l’utilizzo della carta dotata di microchip, elemento del possesso, e la digitazione del codice PIN, elemento della conoscenza. Il blocco della carta è stato disposto solo il 12.11.2025, per furto, e nessuna denuncia è stata sporta.

Quanto alle ulteriori domande, il Collegio le rigetta. Il danno non patrimoniale per indisponibilità delle somme è sprovvista di prova di ciascun elemento costitutivo: fatto illecito, danno ingiusto e nesso di causalità. La restituzione del contributo di Euro 20,00 è esclusa dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, Sez. V, par. 2, che la prevedono solo in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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