Prelievo ATM non erogato: onere della prova a carico dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 156 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contestazione di un prelievo ATM per mancata erogazione del contante, è onere dell’intermediario dimostrare la regolarità dell’operazione. A tal fine non è sufficiente la generica affermazione della correttezza della transazione, ma occorre produrre il giornale di fondo completo in relazione all’intera giornata in cui è stato effettuato il prelievo e la quadratura di cassa, accompagnata dal verbale sottoscritto da chi effettua la verifica delle materialità. Il giornale di fondo serve a verificare che la transazione contestata si sia svolta regolarmente; il verbale contenente la quadratura di cassa costituisce l’unico documento idoneo a verificare che non vi siano eccedenze di contante. In presenza di tale documentazione, la domanda di rimborso del cliente non merita accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver effettuato, in data 1/07/2025, un prelievo di euro 500,00 presso un ATM di una filiale della resistente. L’apparecchiatura non avrebbe erogato le banconote, ma l’importo sarebbe stato comunque addebitato sul conto corrente. Il giorno successivo, recatosi in filiale, un impiegato gli avrebbe rappresentato che gli ATM non sono abilitati a erogare euro 500,00 in un’unica soluzione per i non clienti.

Il ricorrente ha presentato reclamo all’emittente della carta, che ha confermato l’addebito sulla base della risposta della banca. Chiede quindi accertamenti sull’andamento dei fatti, anche mediante la documentazione tecnica e le immagini della videosorveglianza, per verificare se sia stato vittima di una frode, ad esempio di cash trapping. La resistente oppone la regolarità dell’operazione risultante dal giornale di fondo e l’assenza di eccedenze di contante; quanto alle immagini, dichiara di non poterle fornire perché la normativa in materia di privacy consente la conservazione per un massimo di sette giorni, salvo richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’oggetto della controversia: la richiesta di rimborso dell’importo di un prelievo ATM non andato a buon fine per mancata erogazione del contante, nonostante l’addebito in conto. L’operazione è stata effettuata con una carta di pagamento emessa da un terzo intermediario su un ATM di proprietà della resistente.

Il Collegio richiama la regola sull’onere della prova elaborata in casi analoghi: è onere dell’intermediario produrre il giornale di fondo, completo in relazione all’intera giornata in cui è stato effettuato il prelievo contestato, e la disponibilità della quadratura di cassa, completa di verbale sottoscritto da chi effettua la verifica delle materialità. La funzione dei due documenti è distinta: il primo verifica la regolarità della transazione, il secondo è l’unico idoneo a escludere eccedenze di contante non ritirate.

Nel caso di specie l’intermediario ha allegato la quadratura di cassa e il verbale redatto il 3/07/2025 in occasione del rifornimento dell’ATM, debitamente sottoscritto da un addetto e dal responsabile della filiale. Dal verbale risulta l’assenza di eccedenze di contanti non ritirate dagli utenti. La banca ha inoltre prodotto l’estratto del giornale di fondo dello sportello.

Alla luce di tale documentazione, il Collegio ritiene dimostrata la regolarità dell’operazione e respinge la domanda di parte ricorrente, non ravvisando i presupposti per il rimborso richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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