Cessione del quinto, rimborsi già riconosciuti nel conteggio estintivo e carenza di interesse ad agire (ABF Collegio di Bari n. 4108 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto, la soddisfazione sostanziale della pretesa del consumatore, avvenuta in sede di conteggio estintivo mediante il riconoscimento dei rimborsi dei costi non maturati, configura carenza di interesse ad agire. Il ricorso all’Arbitro proposto quando il rimborso sia già stato integralmente corrisposto è pertanto rigettato, restando assorbito ogni ulteriore profilo, compreso quello relativo alla legittimazione passiva dell’intermediario cessionario del credito. Il principio si fonda sull’art. 125-sexies t.u.b., che riconosce al consumatore il diritto al rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto ed estinto anticipatamente il rapporto, con emissione del conteggio estintivo. Rivolgendosi all’Arbitro, chiedeva la restituzione della quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, oltre al rimborso delle quote indebitamente trattenute, agli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza legale.

L’intermediario resistente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per avere soltanto acquistato il credito derivante dal finanziamento senza subentrare nel rapporto con il debitore ceduto. Segnalava inoltre la revoca dell’autorizzazione della cedente e il trasferimento della gestione operativa degli incassi a una società delegata, che aveva già restituito gli oneri in sede di conteggio estintivo. Chiedeva quindi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, la cessazione della materia del contendere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella richiesta, da parte del consumatore, del rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto a seguito dell’estinzione anticipata, ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b..

In via preliminare, il Collegio rileva che l’intermediario aveva chiarito, sin dal riscontro al reclamo, di avere conferito mandato a un’altra società per la gestione dei crediti acquistati, precisando che gli importi richiesti erano già stati decurtati da quanto dovuto per l’estinzione.

Il passaggio decisivo è però altro. Anche volendo prescindere dal profilo della legittimazione passiva dell’intermediario resistente, il Collegio ritiene dirimente il rilievo che dalla documentazione in atti emerge come la richiesta di rimborso dei costi non maturati sia stata integralmente soddisfatta già in sede di conteggio estintivo. Il prospetto di calcolo conferma che le voci di spesa — spese di istruttoria, commissioni di rete commerciale ed eventuali spese di incasso quote — risultano restituite e che il totale dei rimborsi ancora dovuti è pari a zero.

Su questa base il Collegio, in linea con il prevalente orientamento dei Collegi territoriali — richiamando la decisione del Collegio di Bari n. 4909/2025, la decisione del Collegio di Milano n. 6818/2017 e la decisione del Collegio di Napoli n. 1294/2014 — qualifica la fattispecie come ipotesi di carenza di interesse ad agire. La soddisfazione sostanziale della pretesa, verificatasi ben prima dell’attivazione del procedimento, fa venir meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia sull’azione.

Ne consegue il rigetto della domanda e, in dispositivo, il Collegio non accoglie il ricorso. Il profilo della legittimazione passiva resta assorbito, così come la richiesta di rifusione delle spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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