Surroga del mutuo: rate sospese nel piano di ammortamento e responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 1288 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di portabilità del mutuo, l’intermediario originario non è responsabile del ritardo nella surrogazione quando il piano di ammortamento consegnato al cliente rechi separata indicazione delle rate sospese a fine piano e non esponga un debito residuo complessivo, e il cliente abbia invece autonomamente assunto a riferimento la sola voce di residuo relativa alla rata in scadenza. La responsabilità ex art. 120-quater, comma 7, TUB presuppone la prova del giorno in cui il cliente ha chiesto al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del debito residuo e dell’importo per cui la surroga è stata richiesta. Il danno da peggioramento del tasso finale non è risarcibile se manca la dimostrazione del tasso che si sarebbe ottenuto in caso di stipula alla data originariamente fissata.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto alla banca la ristampa del piano di ammortamento per procedere alla surroga presso altro intermediario. Dal prospetto consegnato aveva tratto un debito residuo di € 123.916,60 e su quella cifra aveva impostato la pratica. Al momento del conteggio estintivo, il 22 aprile 2025, l’intermediario indicava invece € 139.484,99, comprendente un conto accessorio di € 17.296,99 per le rate sospese negli anni precedenti.
La cliente lamentava di essere stata costretta a un prestito per saldare il conto accessorio, di aver dovuto posticipare il rogito, di aver subito un tasso finale peggiore e di essersi vista addebitare una rata dopo la surroga. Chiedeva il risarcimento del danno. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità delle contestazioni nuove e, nel merito, l’assenza di responsabilità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della documentazione prodotta. Dal piano di ammortamento del 17 gennaio 2025 emerge che le rate sospese erano collocate dopo la rata n. 300, cioè dopo l’ultima del piano originario, e che nessuna voce indicava un debito residuo complessivo. Alla rata con scadenza 31 gennaio 2025 compariva un importo di € 123.916,60 con la dicitura “Residuo Ante”. L’errore, osserva il Collegio, è consistito nel prendere a riferimento quella voce senza considerare le rate accodate.
La circostanza che le rate sospese fossero collocate a fine piano era stata resa nota alla cliente già in sede di rinegoziazione del mutuo del 2021. Quanto ai rendiconti annuali, manca prova dell’invio e della consegna, ma quello prodotto risulta spedito all’indirizzo dichiarato dalla cliente nell’atto di surroga. L’intermediario ha inoltre documentato il conteggio estintivo trasmesso alla banca surrogante tramite procedura interbancaria.
Il Collegio richiama l’art. 120-quater, comma 7, TUB, che impone alla banca di perfezionare la surrogazione entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta del cliente al mutuante surrogato e prevede il risarcimento dell’1 per cento del finanziamento per ogni mese di ritardo quando questo dipenda da cause del finanziatore originario. Nel caso concreto manca però la prova dell’importo per cui è stata chiesta la surroga e del giorno della richiesta al surrogato: il dies a quo non è documentato.
Quanto al danno da tasso, la cliente produce l’atto di surroga con il tasso del 2,97 per cento, ma non offre prova del tasso che avrebbe ottenuto con la stipula alla data del 29 aprile 2025. Sull’addebito della rata, la stessa ricorrente riconosce l’avvenuta restituzione, mentre il breve ritardo è ricondotto ai tempi di lavorazione della posizione.
Le contestazioni introdotte in sede di repliche sono ritenute in parte inammissibili perché nuove e non oggetto di reclamo; quelle che specificano domande già formulate sono invece ammissibili. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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