Cessione del quinto: rimborso costi non maturati include oneri up front (ABF Collegio di Napoli n. 1572 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front non legati alla durata del rapporto. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 ha ripristinato il regime anteriore, richiamando i criteri della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. La commissione di intermediazione trattenuta dal finanziatore all’erogazione del prestito va restituita, anche quando il mediatore sia un terzo, perché l’indebito sorge al momento dell’estinzione e obbligato è chi ha ricevuto il pagamento. La cessione del quinto resta soggetta alla disciplina bancaria e creditizia, stante il rinvio dell’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel giugno 2021 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente con decorrenza 31.07.2025. Esperito senza esito il reclamo, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso degli oneri accessori per complessivi € 1.032,57, oltre interessi e spese legali.
L’intermediario, costituitosi, eccepiva di aver già corrisposto € 519,01 e sosteneva l’inapplicabilità della disciplina consumeristica, invocando la specialità dell’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950. Contestava inoltre la propria legittimazione passiva per i costi di intermediazione, asseritamente versati a un terzo, e la riconoscibilità delle spese difensive.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Dal conteggio estintivo, non contestato nei contenuti fattuali e utilizzabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c., emerge che le commissioni di intermediazione non sono state detratte dalla somma versata all’intermediario in sede di estinzione. Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 6816/2018, si afferma che l’indebito sorge al momento dell’estinzione, quando il finanziato corrisponde l’intero importo del conteggio: obbligato alla restituzione è il soggetto che ha ricevuto quel pagamento.
Quanto al merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11-octies d.l. n. 73/2021 aveva distinto i contratti anteriori da quelli successivi, escludendo i costi istantanei per i primi. La Corte costituzionale, sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato illegittima la norma limitatamente alle parole richiamate, ripristinando i criteri della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: riduzione di tutte le componenti del costo, compresi i costi up front, con quantificazione equitativa in mancanza di clausola proporzionale.
Il Collegio esclude che la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, possa mutare l’esito, poiché riguarda i contratti di credito immobiliare e le informazioni precontrattuali tramite PIES, situazione non comparabile. Neppure rileva il considerando n. 70 della Direttiva 2023/2225, che ammette l’esclusione delle sole spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo. Nel caso concreto la commissione, pur documentata da fattura al mediatore, è stata trattenuta all’erogazione del prestito.
Quanto alla pretesa applicazione esclusiva del d.P.R. n. 180/1950, il Collegio osserva che l’art. 6-bis rinvia espressamente alle norme del d.lgs. n. 385/1993 e quindi all’art. 125-sexies TUB. Ristretta la valutazione alla domanda del ricorrente, oneri istruttori e commissione di intermediazione sono qualificati come costi recurring, con riconoscimento di € 649,00 oltre interessi dal reclamo. Le spese difensive sono escluse, in linea con la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025, per la serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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