Furto carta e prelievi rapidi: presunzione di custodia negligente del PIN (ABF Collegio di Torino n. 1660 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sull’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento deve provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, mentre è onere dell’utente dimostrare di non aver agito con dolo o colpa grave. Il brevissimo lasso di tempo tra il furto dello strumento e il primo prelievo, l’assenza di anomalie nell’esecuzione delle operazioni e la corretta digitazione del codice di identificazione personale sin dal primo tentativo integrano gravi indizi, anche presuntivi, della custodia negligente del PIN insieme alla carta. In tal caso il rimborso non è dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito la sottrazione con destrezza di due strumenti di pagamento nell’ascensore di un supermercato. Sul proprio conto corrente venivano poi addebitate operazioni e prelievi per € 2.510,00, eseguiti dai malfattori tra le 13:20 e le 13:45, mentre il furto risultava collocato alle 13:00. Il ricorrente ha sostenuto che i codici di identificazione non erano custoditi insieme alle carte, richiamando i tentativi andati a vuoto compiuti con altre due carte parimenti sottratte.
Dopo il reclamo del 1° settembre 2025, riscontrato negativamente dall’intermediario il 7 ottobre seguente, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro con ricorso del 9 ottobre 2025, chiedendo il rimborso della somma. L’intermediario, nelle controdeduzioni del 12 novembre 2025, ha eccepito la colpa grave dell’utente sia nella custodia degli strumenti sia nella conservazione del PIN, chiedendo il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal riparto probatorio fissato dagli artt. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 11/2010. Il prestatore di servizi di pagamento deve provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. L’utilizzo di uno strumento registrato non basta però, di per sé, a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente, né che questi abbia agito con dolo o colpa grave: tale prova grava sul prestatore, secondo l’art. 10, secondo comma.
L’art. 11 del medesimo decreto impone il rimborso, salva la prova, da parte dell’intermediario, dell’autenticazione e della corretta registrazione. Sull’altro versante, l’art. 7 richiede all’utente di utilizzare lo strumento secondo il contratto quadro e di adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate.
Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che l’intermediario abbia fornito la prova del proprio adempimento. L’estratto del dettaglio delle operazioni dimostra l’assenza di anomalie e l’autorizzazione mediante inserimento del PIN. Non risulta alcun malfunzionamento dei meccanismi di prelievo o delle transazioni.
Quanto alla condotta dell’utente, il Collegio valorizza una serie di indici convergenti. Il primo prelievo è avvenuto appena venti minuti dopo il furto, in un luogo distante pochi minuti; le altre operazioni si sono esaurite entro le 13:45. I tentativi andati a vuoto con le altre carte non corroborano la tesi del ricorrente, ma si spiegano con l’esigenza di abbinare ciascuna carta al relativo codice. Le operazioni sono state compiute su due strumenti diversi in un arco temporale ristretto. La tecnologia impiegata, infine, non consente di ricavare autonomamente il PIN in tempi così brevi. Da qui la presunzione che il codice di identificazione personale fosse custodito insieme alla carta.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento. La brevità del lasso temporale tra furto e primo prelievo e l’assenza di anomalie nella digitazione del PIN lasciano presumere la custodia negligente del codice (Collegio di Roma, decisione n. 8848/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 6385/2022; Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013). Analoga valutazione di colpa grave è stata espressa per la custodia della carta in luoghi pubblici di libero accesso a terzi (Collegio di Milano, decisione n. 15459/2022).
All’intermediario non è dunque imputabile alcun malfunzionamento, mentre ricorrono molteplici indici di colpa grave del ricorrente nella custodia dello strumento e del codice. Il ricorso è stato pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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