Segnalazione nei SIC illegittima se il preavviso perviene dopo la prima iscrizione (ABF Collegio di Bari n. 4374 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità dell’iscrizione di un soggetto in un sistema di informazioni creditizie privato presuppone la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto del preavviso di segnalazione. Poiché il preavviso è atto recettizio, grava sull’intermediario che eccepisce di averlo trasmesso l’onere di provare che esso sia quantomeno pervenuto all’indirizzo del destinatario, ex artt. 1334 e 1335 cod. civ.. Il preavviso pervenuto dopo la prima iscrizione rende legittime le segnalazioni successive alla sua ricezione, ma lascia illegittime quelle precedenti, che vanno cancellate. Il danno da segnalazione non è in re ipsa: il ricorrente deve provare il pregiudizio concreto, a nulla valendo la mera allegazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una linea di credito revolving concessa dall’intermediario, lamenta di essere stato segnalato negativamente negli archivi privati a seguito dei ritardi nel rimborso delle rate. Contesta il profilo formale: la segnalazione non sarebbe stata preceduta da un valido preavviso di imminente iscrizione, come impongono l’art. 125, comma 3, Tub e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta. Chiede la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e il risarcimento del danno, quantificato in € 1.500,00 per il mancato accesso al credito e le spese di assistenza.

L’intermediario si difende sostenendo che il cliente aveva sottoscritto l’informativa sui SIC, che i ritardi erano reali e che i preavvisi erano stati inviati all’indirizzo di residenza, oltre che caricati nell’area riservata. Aggiunge che la richiesta risarcitoria è sfornita di prova.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 125, comma 3, Tub impone al finanziatore di informare preventivamente il consumatore alla prima segnalazione negativa, unitamente ai solleciti o in via autonoma; l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta prescrive il preavviso dell’imminente registrazione e l’accessibilità dei dati relativi al primo ritardo solo decorsi quindici giorni dalla spedizione. L’effettività della regola presuppone però che il preavviso non solo sia inviato, ma pervenga a conoscenza del destinatario: esso risponde alla funzione di consentire al segnalando di rimediare tempestivamente alle irregolarità, secondo i canoni di correttezza e buona fede.

Trattandosi di atto recettizio, l’onere della prova della ricezione ricade sull’intermediario. La sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 abilita il titolare a comunicare i dati ai SIC, ma non esonera dall’obbligo di preavvisare la persona fisica della prima iscrizione. Con riguardo all’onere probatorio il Collegio richiama anche l’art. 2697 cod. civ. e Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 8018/2021.

Nel merito, l’intermediario ha prodotto i preavvisi del 25/11/2021 e 01/12/2021 senza prova dell’invio e della ricezione; la prima segnalazione visibile risale però a marzo 2025 e il report copre il periodo luglio 2023 – giugno 2025, cosicché non è verificabile l’esistenza di segnalazioni antecedenti. Quanto alle missive del 02/11/2023 e del 03/06/2025, mancano le ricevute; l’unico preavviso con prova certa di ricezione è quello del 30/06/2025, pervenuto per compiuta giacenza il 12/08/2025. La schermata dell’area riservata documenta solo estratti conto e un sollecito del 04/06/2025, privo di riferimenti alla segnalazione.

Il Collegio ribadisce che, anche a fronte di irregolarità successive a un primo ritardo sanato, è necessario un nuovo preavviso finché non interviene la segnalazione. Poiché la prima iscrizione risale a marzo 2025 e il preavviso certo è di circa tre mesi successivo, la segnalazione è illegittima per difetto del presupposto formale. Richiamando l’orientamento coordinato (ABF Coll. Coord. Dec. n. 4632/2023), il Collegio dispone la rimozione della segnalazione presente nel SIC da luglio 2023 a giugno 2025.

Rigettata invece la domanda risarcitoria: il ricorrente non ha provato il pregiudizio concreto e il danno non è in re ipsa; mancando la prova dell’esistenza di danni risarcibili, non è possibile neppure la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 7211/2009; Cass. civ., Sez. III, n. 10607/2010). Il ricorso è accolto parzialmente, con contributo di € 200,00 alle spese della procedura e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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