Chargeback non dovuto per pagamento autorizzato dal cliente sotto costrizione lamentata (ABF Collegio di Napoli n. 1681 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consenso del pagatore è elemento necessario per la corretta esecuzione dell’operazione di pagamento, sicché essa non può dirsi non autorizzata quando il cliente l’abbia disposta personalmente, anche se deduca di essere stato vittima di un raggiro o di una costrizione. In tale ipotesi resta esclusa l’applicazione della disciplina di diritto speciale dettata dal d.lgs. n. 11/2010 in materia di operazioni non autorizzate. L’ordine di pagamento ha carattere irrevocabile, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 11/2010, e il chargeback può fondarsi soltanto su una procedura prevista da una specifica clausola contrattuale o da altro accordo negoziale. Il prestatore di servizi di pagamento risponde unicamente dell’inadempimento nell’esecuzione del servizio; la controversia sul rapporto sottostante riguarda il beneficiario, non il PSP.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce che, durante un soggiorno all’estero, al momento della restituzione di un’autovettura noleggiata gli veniva richiesto il pagamento immediato di € 500,00 a titolo di risarcimento per presunti danni al veicolo, senza spiegazioni adeguate né quantificazione analitica. L’agenzia avrebbe assunto un atteggiamento intimidatorio, subordinando la conclusione della restituzione al pagamento e non consentendo contestazioni. Trovandosi nell’imminenza della partenza, il ricorrente autorizzava il pagamento con carta prepagata, contro la propria volontà.

Rientrato in Italia, bloccava la carta e contestava l’addebito chiedendo il rimborso, senza esito. Proponeva quindi ricorso all’Arbitro chiedendo il rimborso della somma o altra tutela adeguata. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della domanda e, nel merito, l’estraneità del pagamento alla propria sfera di responsabilità, l’avvenuta autenticazione forte dell’operazione e la non attivabilità del chargeback, qualificando l’episodio come manipolazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 11/2010, secondo cui il consenso del pagatore è elemento necessario per la corretta esecuzione dell’operazione. Poiché il ricorrente ha dichiarato di avere eseguito personalmente il pagamento POS, l’operazione non può ritenersi non autorizzata. La giurisprudenza condivisa dei Collegi — richiamate, tra le altre, Collegio di Napoli n. 9412/2021, Collegio di Palermo n. 20667/2020, Collegio di Roma n. 997/2020 e Collegio di Milano n. 870/2020 — esclude in questi casi l’applicazione della disciplina speciale, che presuppone operazioni svolte senza il consenso del pagatore.

Il Collegio osserva inoltre che l’intermediario ha fornito evidenza della procedura di autenticazione adottata, ritenuta conforme alla SCA, e che il ricorrente non ha offerto alcuna prova della costrizione dedotta a fondamento del pagamento.

Quanto al chargeback, la controversia ricade nell’ambito dell’art. 17 d.lgs. n. 11/2010, che attribuisce all’ordine di pagamento carattere irrevocabile. Nell’acquisto di beni e servizi il responsabile dell’inadempimento è il beneficiario, non il PSP, salvo diversa previsione contrattuale o di legge. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1259/2014, secondo cui il diritto al rimborso non deriva dalla disputa tra pagatore e beneficiario, ma può essere attribuito al pagatore da clausole del contratto quadro o da norme di legge, principio ritenuto ancora valido dopo l’abrogazione del comma 7 dell’art. 17.

È costante orientamento dei Collegi, pertanto, che non si possa entrare nel merito dei rapporti contrattuali conclusi dal ricorrente con terzi estranei al giudizio, salvo che il contratto della carta preveda espressamente la procedura di chargeback. Nel caso concreto non risulta agli atti copia del contratto relativo allo strumento di pagamento, il che impedisce di verificare l’attribuzione al cliente del diritto al rimborso e la stessa esperibilità della procedura. Il ricorso, pertanto, non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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