L’incorporante è legittimato a chiedere la risoluzione dei contratti di leasing stipulati dall’incorporata (Cass. civ. Sez. 3 n. 15116 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società incorporante, quale successore universale, è legittimata a intervenire nel giudizio ex art. 105 c.p.c. e a richiedere la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria stipulati dalla società incorporata, senza che rilevi l’operazione di cartolarizzazione dei crediti, quando la cessione non abbia trasferito la titolarità dei contratti. È inammissibile il ricorso per cassazione che non adduca argomenti idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre eccezioni già esaminate e disattese con motivazione non apparente.
Il Fatto
La società, incorporata da altro istituto di credito, aveva adito il Tribunale per ottenere l’accertamento della risoluzione di due contratti di locazione finanziaria, conclusi con la società utilizzatrice, rimasta morosa nel pagamento dei canoni. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando risolti i contratti e condannando la società utilizzatrice al rilascio degli immobili.
La società soccombente proponeva appello, eccependo, in via principale, il difetto di legittimazione attiva della società incorporante, in quanto soggetto diverso dall’originaria stipulante. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando la legittimazione della società incorporante in virtù della fusione per incorporazione. Avverso tale decisione, la società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 360, comma 1, n. 4, 132 e 112 c.p.c., deducendo la carenza di legittimazione attiva della società controricorrente.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato come la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 21970 del 2021, secondo cui, in caso di fusione per incorporazione, si determina un fenomeno di successione universale. Tale successione legittima la società incorporante a intervenire nel giudizio, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., e a richiedere la risoluzione dei contratti in luogo della società incorporata.
Quanto alla dedotta operazione di cartolarizzazione dei crediti, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva coerentemente distinto tra la titolarità dei contratti, rimasta in capo alla società incorporata e poi trasferita alla incorporante, e la titolarità dei crediti, oggetto di cessione. La società incorporante, pertanto, aveva correttamente richiesto la risoluzione dei contratti, essendone divenuta titolare, senza chiedere la condanna al pagamento delle somme non più dovute, in quanto cedute, pur potendo agire come mandataria per il recupero.
La Corte ha, quindi, dichiarato il motivo inammissibile, in quanto la ricorrente non aveva offerto argomenti idonei a contrastare la chiara e articolata ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre l’eccezione di difetto di legittimazione già disattesa nei gradi di merito. All’inammissibilità del motivo è conseguita l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., per aver abusato del processo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso