Segnalazione Centrale dei Rischi non richiede preavviso e danno va provato (ABF Collegio di Napoli n. 1683 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi, né il preavviso di segnalazione né l’informativa contestuale costituiscono presupposto di legittimità dell’iscrizione a sofferenza. Essi possono assumere rilievo sul solo piano risarcitorio, ove il ricorrente provi che l’omissione gli abbia arrecato un pregiudizio concreto. Il danno conseguente a un’erronea segnalazione non è in re ipsa: tanto il pregiudizio patrimoniale quanto quello non patrimoniale devono essere dimostrati, anche per presunzioni semplici, con onere a carico del cliente. La banca non è tenuta a esperire il preavviso prima di agire esecutivamente, derivando l’azione dall’inadempimento e dal titolo esecutivo. Il collegio può decidere nel merito, respingendo la domanda, in applicazione del principio della ragione più liquida, anche in presenza di un’eccezione preliminare di improcedibilità.
Il Fatto
La ricorrente lamenta una condotta complessivamente illegittima dell’intermediario, culminata nella segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi e nell’avvio di una procedura esecutiva. Sostiene di non aver mai ricevuto comunicazioni sull’iscrizione e che, in ogni caso, il preavviso sarebbe stato inviato dopo l’avvio dell’esecuzione. Contesta inoltre l’erroneità degli importi pretesi, la mancata contabilizzazione dei pagamenti e l’oscurità dei criteri di calcolo degli interessi. Chiede l’accertamento della responsabilità dell’intermediario e il risarcimento dei danni.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per carenza documentale. Nel merito afferma di aver operato nel rispetto della normativa, di aver esperito tentativi di recupero stragiudiziale e di aver inviato il preavviso prima dell’azione esecutiva. Sostiene che il preavviso assolve a un obbligo di trasparenza e non condiziona l’esercizio dell’azione esecutiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata: la ricorrente ha allegato al ricorso il solo reclamo iniziale, senza la documentazione necessaria. La Segreteria tecnica l’aveva invitata, con comunicazione del 03/09/2025, a produrre ulteriori elementi sul conto corrente e sulla condotta contestata. Ciò nonostante, il Collegio ritiene dirimente che la controversia sia liquida nel merito e non meritevole di accoglimento. In applicazione del principio della ragione più liquida, richiamato dalle Sezioni Unite n. 9936/14, decide quindi nel merito senza fermarsi alla pronuncia di irricevibilità.
Sulla segnalazione in Centrale dei Rischi, la ricorrente non produce la visura, sicché non è individuabile il momento dell’iscrizione. L’intermediario ha depositato un preavviso datato 27/12/2022, ma indirizzato a una s.n.c. e non alla ricorrente. Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 4519/2023: il preavviso e l’informativa non sono presupposto di legittimità dell’iscrizione e rilevano solo sul piano risarcitorio, ove sia provato il pregiudizio.
Quanto all’asserito avvio dell’esecuzione prima del preavviso, le affermazioni non sono suffragate: manca la copia dell’atto di pignoramento con data certa e non vi sono elementi oggettivi. L’intermediario ha invece prodotto diffide e dichiarazioni di decadenza dal beneficio del termine inviate negli anni 2022 e 2023, che dimostrano la conoscenza della morosità. Il preavviso del 27 dicembre 2022 risulta antecedente all’avvio delle procedure esecutive.
Sulle contestazioni relative agli importi e ai pagamenti, la ricorrente non ha prodotto prospetti alternativi, quietanze o altra documentazione idonea. La domanda risarcitoria è formulata in termini generici, senza prova del pregiudizio concreto né del nesso causale. Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 1642/2019: il danno da erronea segnalazione non è in re ipsa e deve essere dimostrato anche per presunzioni, con richiamo a Cass. n. 26972/2008 e Cass. n. 21865/2013. Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.