Chargeback per acquisto online truffaldino: serve la prova dell’acquisto e del pagamento (ABF Collegio di Milano n. 1698 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal titolare dello strumento, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non trova applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e dal D. Lgs. n. 11/2010. La richiesta di chargeback costituisce una tutela aggiuntiva di natura contrattuale, che consente al titolare di ottenere il rimborso anche per acquisti non consegnati, scadenti, contraffatti o difettosi, ma presuppone che il ricorrente alleghi e documenti l’acquisto, le comunicazioni con il venditore e i pagamenti effettuati. In mancanza di tale documentazione la domanda non può essere accolta, dovendosi evitare che vengano stornati pagamenti riferiti a vendite correttamente adempiute.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, tramite corriere, un pacco di vestiario e scarpe che il figlio aveva acquistato da un venditore online per € 150,00, oltre € 40,00 di spese postali. Il pacco, aperto solo dopo il pagamento, conteneva vestiti ridotti a stracci e una bottiglia d’acqua. Il cliente domanda la restituzione della somma, sostenendo che intermediari e spedizionieri dovrebbero stipulare assicurazioni a tutela del consumatore.
L’intermediario resiste: la transazione POS era un pagamento in contrassegno, autenticato tramite chip, contactless e PIN, e la richiesta di chargeback è stata respinta dal circuito perché il pagamento è avvenuto al corriere, soggetto terzo rispetto alla compravendita. Eccepisce la colpa grave del cliente, che ha pagato senza controllare il contenuto, e la mancanza di prove della truffa. Nelle repliche il cliente si dichiara disponibile ad accettare almeno il 50% della somma.
La motivazione del Collegio
Il Collegio circoscrive la controversia alla richiesta di restituzione di quanto pagato al corriere per un acquisto online effettuato dal figlio del ricorrente. Rileva che il cliente non produce allegazioni ulteriori rispetto ai riscontri negativi dei reclami, alle foto del contenuto e alla denuncia presentata dal figlio. L’acconto di € 20,00 versato tramite bonifico non è oggetto di domanda.
È pacifico che le operazioni siano state eseguite direttamente dal cliente il quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto il pagamento. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU e al D. Lgs. n. 11/2010. Il Collegio non procede pertanto alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato.
La domanda del cliente ha in realtà ad oggetto una richiesta di chargeback, che consente il riaddebito di una somma inizialmente accreditata a un esercente convenzionato, in ragione della contestazione dell’operazione da parte del titolare. Attraverso tale meccanismo i titolari possono beneficiare di una tutela aggiuntiva e ottenere dal Payment Service Provider il rimborso anche quando il pagamento è stato correttamente eseguito e il problema riguarda prodotti non consegnati, scadenti, contraffatti o difettosi.
Il Collegio sottolinea però che questa tutela non è prevista dalle norme sui pagamenti, ma si fonda su specifici accordi contrattuali tra i PSP, i venditori e il circuito della carta. Nel caso di specie non sono state prodotte allegazioni sull’acquisto del bene, sui messaggi scambiati tra le parti della vendita o sui pagamenti effettuati, e manca qualsiasi documentazione contrattuale. L’esame di tale documentazione è necessario per una diligente trattazione della contestazione, anche per evitare che l’esercente, sul quale grava il rischio ultimo, si veda arbitrariamente stornati pagamenti riferiti a vendite correttamente adempiute. Il ricorso è quindi non accolto.
Nota della Redazione
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