Pignoramento presso terzi e competenza ABF: onere probatorio sul saldo residuo (ABF Collegio di Palermo n. 1727 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia che investa la condotta dell’intermediario nella gestione del rapporto contrattuale, assumendo il pignoramento presso terzi rilievo quale mero presupposto fattuale, rientra nella competenza dell’ABF, mentre è riservata al giudice dell’esecuzione la verifica in concreto delle modalità di esecuzione della procedura. Qualora il ricorrente lamenti la mancata restituzione di somme eccedenti quelle assegnate con l’ordinanza di assegnazione, grava su di lui l’onere probatorio della relativa determinazione. La domanda è inammissibile ove difetti di criteri di calcolo verificabili e di una ricostruzione contabile alternativa rispetto a quella dell’intermediario, non essendo sufficiente l’allegazione dell’importo asseritamente residuato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente e di un conto deposito presso la banca convenuta, disponeva il 3 luglio 2024 un giroconto dal conto corrente al conto deposito. Nei giorni successivi constatava l’indisponibilità delle somme, riconducibile — come appreso dal servizio clienti — a un pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti. Solo nel gennaio 2025 veniva informato dell’identità del creditore procedente e delle operazioni eseguite: due bonifici, uno di € 2.019,87 in favore del creditore e uno di € 72,53 in favore dell’UNEP.
Il ricorrente lamentava l’assenza di indicazioni contabili chiare sul vincolo e, soprattutto, il mancato ritorno nella piena disponibilità delle somme dopo la quietanza liberatoria del creditore. Chiedeva quindi lo sblocco immediato degli importi e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’intermediario eccepiva l’incompetenza dell’Arbitro per materia e, nel merito, sosteneva di aver adempiuto agli obblighi del terzo pignorato e di aver eseguito l’ordinanza di assegnazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza. La giurisprudenza dell’Arbitro distingue due ipotesi: quando la controversia richiede una verifica in concreto delle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi, la cognizione spetta al giudice dell’esecuzione (richiamate Coll. Bologna n. 1658/2024, Coll. Roma n. 8533/2022 e Coll. di Coordinamento n. 5265/2014); quando invece la domanda mira ad accertare l’illegittimità della condotta dell’intermediario nella gestione del rapporto, e il pignoramento è solo antecedente logico, la competenza è dell’ABF (richiamate Coll. Bologna n. 1892/2023 e Coll. Bari n. 7709/2022).
Nel caso di specie il ricorrente lamenta che l’intermediario abbia trattenuto somme eccedenti quelle stabilite nell’ordinanza di assegnazione, non rese disponibili neppure dopo lo sblocco dei rapporti. La domanda implica dunque la cognizione di vicende successive alla conclusione della procedura esecutiva e riguardanti unicamente il rapporto contrattuale: l’eccezione è pertanto respinta.
Passando al merito, il Collegio ricostruisce la sequenza degli eventi: la notifica del pignoramento il 7 maggio 2024, il giroconto del 3 luglio 2024, l’ordinanza del 6 dicembre 2024 con cui il giudice dell’esecuzione assegnava € 2.019,87 al creditore e € 72,53 all’UNEP, e i bonifici eseguiti dall’intermediario il 31 dicembre 2024. Rileva tuttavia che nel ricorso la somma del giroconto è indicata in € 4.007,84, mentre l’allegato documenta € 4.160,00.
Il ricorrente assume la mancata disponibilità di € 1.915,44. La domanda non è accoglibile per difetto di supporto probatorio: mancano i criteri di calcolo seguiti e elementi concreti idonei a dimostrare l’erroneità dei saldi contabili della banca, né viene prodotta una ricostruzione alternativa. Il ricorrente omette inoltre di indicare il saldo del conto deposito antecedente all’ordinanza, dato imprescindibile per ogni verifica. Dalla documentazione emerge che i conti non furono bloccati nella loro operatività, come provano le plurime movimentazioni successive.
Dal rendiconto dell’intermediario il saldo del conto deposito al 4 dicembre 2024 risultava pari a € 2.808,46; dopo i bonifici, i successivi movimenti e gli interessi, il saldo disponibile al 31 dicembre 2024 era di € 865,02, valore coerente con le risultanze contabili. Non risulta dunque comprensibile il percorso logico-contabile che ha condotto il ricorrente a quantificare in € 1.915,44 l’importo residuato. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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