Nessun obbligo di blocco preventivo dei bonifici per truffa trading online (ABF Collegio di Bologna n. 1743 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando le operazioni di pagamento sono state disposte per intero dal cliente, non trova applicazione il regime di responsabilità della PSD2 e la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento può essere valutata solo secondo il diritto comune, ove emerga un suo apporto causale alla frode. I principi del D.M. n. 112/2007 esprimono un generale obbligo di monitoraggio, ma l’atipicità dell’operatività rispetto alle movimentazioni storiche non integra di per sé un obbligo di blocco preventivo delle transazioni. L’ordine eseguito conformemente all’identificativo unico si ritiene correttamente eseguito ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, con esclusione della responsabilità dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente, attirata da una pubblicità sul trading online, veniva contattata telefonicamente e inserita in un gruppo di messaggistica per ricevere informazioni sugli investimenti. Nel maggio 2025 aderiva a una piattaforma di trading e disponeva cinque bonifici tra il 9 e il 20 maggio, per complessivi € 15.000,00, accreditati su un conto corrente collocato in Spagna.
La cliente lamentava che le operazioni non fossero conformi al proprio profilo economico e finanziario e che l’intermediario avrebbe dovuto effettuare controlli e informarla tempestivamente. L’intermediario resistente eccepiva che le operazioni erano state autorizzate dalla stessa ricorrente con le sue credenziali di sicurezza e un sistema di autenticazione forte, senza anomalie, e di aver attivato senza successo il recall dei bonifici.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva in via preliminare che le operazioni non sono soggette al regime di responsabilità della PSD2, essendo pacifico che siano state eseguite per intero dalla ricorrente. La valutazione si sposta pertanto sulla possibile responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento, da accertare secondo le norme di diritto comune e solo in presenza di un apporto causale dell’intermediario alla frode, ad esempio per mancato rilievo di indici di frode.
Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi ABF secondo cui i principi del D.M. n. 112/2007, pur privi di valore precettivo diretto in materia di disconoscimento, esprimono un generale obbligo di monitoraggio delle operazioni. Possono quindi valorizzarsi indici ulteriori rispetto a quelli della disciplina richiamata, in presenza di un’operatività anomala rispetto alle movimentazioni storiche: numero, tipologia, importo, tempo di esecuzione e riconducibilità al medesimo beneficiario. Nel caso di specie, tuttavia, tale evidenza non è emersa.
Il Collegio aggiunge che, quand’anche le operazioni non rientrassero nella normale operatività per importi o destinatari, ciò non comporterebbe automaticamente un obbligo di blocco ex ante. L’anomalia va valutata caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi nel loro complesso. Non si può escludere che un cliente ponga occasionalmente in essere disposizioni estranee alle proprie abitudini, né presumere l’anomalia ogni volta che si effettuino bonifici verso soggetti nuovi. In assenza di parametri oggettivi e predeterminati, non è individuabile con chiarezza il momento in cui l’intermediario avrebbe dovuto attivare il blocco, come già affermato dal Collegio di Milano, decisione n. 5576/2025.
Con specifico riguardo alla corretta esecuzione degli ordini, viene in rilievo l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010: se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene correttamente eseguito quanto al beneficiario e al conto indicati. Nel caso concreto vi è prova che l’ordine sia stato eseguito in conformità all’identificativo unico fornito dalla ricorrente. Il Collegio non rinviene dunque alcuna responsabilità dell’intermediario, né concorrente, e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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