Bonifico disposto sotto raggiro: operazione autorizzata e revoca impossibile nel bonifico infrabanca (ABF Collegio di Palermo n. 4396 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite materialmente dal cliente, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando il consenso sia viziato dal raggiro di un terzo: non ricorrono quindi i presupposti della disciplina sulle transazioni non autorizzate e resta inapplicabile il regime di responsabilità della PSD2. La circostanza che il pagatore abbia agito seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, non muta la qualificazione dell’operazione. Nei bonifici infrabanca l’importo è messo a disposizione del beneficiario presso il medesimo prestatore nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine: la revoca richiesta dal cliente non è più possibile e l’operazione può essere solo richiamata, con il consenso del beneficiario. Una singola operazione di bonifico non integra di per sé un indice di anomalia idoneo a fondare un obbligo di blocco o sospensione a carico dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la restituzione di euro 4.897,00, importo di un bonifico ordinario disconosciuto e assunto come eseguito fraudolentemente da terzi non autorizzati. Espone di essere stato contattato da un numero riferibile all’intermediario: l’interlocutore, qualificatosi come operatore antifrode, aveva segnalato presunte anomalie sul conto e indicato le istruzioni per bloccare bonifici fraudolenti. Seguiva la telefonata di un sedicente appuntato dei Carabinieri, che indicava le coordinate e il beneficiario del bonifico da disporre. Il ricorrente eseguiva l’operazione e, poco dopo, contattava il numero verde comprendendo di aver subito una truffa.
Il ricorrente lamenta di aver chiesto la revoca del bonifico alle ore 14:38 dello stesso giorno, quindi entro l’orario indicato dalla documentazione informativa dell’intermediario, e che l’operatrice abbia risposto che l’operazione non era più revocabile perché eseguita istantaneamente, trattandosi di bonifico verso altro conto dello stesso intermediario. L’intermediario deduce che l’operazione è stata disposta personalmente dal cliente da dispositivo a lui associato, che si tratta di bonifico infrabanca eseguito in tempo reale e che i fondi sono stati subito distratti dal beneficiario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce i fatti sulla base della denuncia e delle memorie di ricorso, rilevando che la disposizione di pagamento è stata inserita personalmente dal ricorrente, con tutti i fattori di autenticazione, seguendo le indicazioni impartite dal sedicente operatore. Da qui la conclusione sull’inapplicabilità della disciplina del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 come modificato dal d.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU.
Il passaggio centrale è la qualificazione dell’operazione. Quando il pagatore esegue per intero la disposizione, il consenso viziato dal raggiro non vale a trasformarla in operazione non autorizzata. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, comprese le c.d. operazioni “sotto dettatura”. Il Collegio richiama sul punto la propria decisione n. 2787/24 del 04/03/2024, oltre alle decisioni ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021 e ABF Milano n. 13553/2021, e rigetta la domanda sul punto.
Quanto agli indici di anomalia, il Collegio osserva che si tratta di una singola operazione di bonifico, insufficiente di per sé a fondare un obbligo di blocco o sospensione. Gli elementi indicati dal ricorrente — importo, beneficiario, causale — non sono idonei, in assenza di ulteriori circostanze, a configurare una responsabilità dell’intermediario.
Sul secondo profilo, la revoca, il Collegio richiama l’art. 23, comma 2 del d.lgs. 11/2010, che nei pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento impone di rendere l’importo disponibile al beneficiario nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine. Nei bonifici infrabanca l’operazione può essere solo richiamata, con il consenso del beneficiario, trattandosi nella sostanza di una restituzione. L’intermediario ha prodotto evidenze di tre prelievi e un pagamento POS effettuati dal beneficiario in tempi brevissimi dall’accredito, per importo sostanzialmente pari al bonifico. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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