Recesso da conto con IBAN estero: difetto di legittimazione passiva dell’intermediario italiano (ABF Collegio di Milano n. 3823 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario è competente a conoscere le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà dei clienti nei confronti degli intermediari, ma non dispone di poteri sanzionatori né può rivolgere segnalazioni alle autorità competenti o all’autorità giudiziaria penale: la relativa domanda è inammissibile. L’intermediario estero può essere convenuto dinanzi all’ABF solo in quanto svolga in Italia operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U.B. e in relazione a rapporti radicati in Italia, ai sensi dell’art. 115 T.U.B.. Ne consegue che, ove il conto contestato rechi un IBAN estero e il rapporto non risulti radicato nel territorio nazionale, l’intermediario convenuto è privo di legittimazione passiva. Il rigetto del ricorso non esclude il rilievo, in via incidentale, di possibili responsabilità da contatto sociale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza, con il conseguente monito all’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente business, lamenta che l’intermediario ha esercitato il recesso unilaterale dal rapporto senza adeguata motivazione, trattenendo indebitamente la giacenza di € 1.830,00, somme non più visibili sul conto dal 16.01.2026. Dopo un primo reclamo riscontrato e un secondo rimasto senza riscontro, il ricorrente si rivolge all’ABF chiedendo la restituzione dell’importo con interessi, il rimborso delle spese del ricorso e delle spese legali, oltre alla segnalazione della condotta dell’intermediario alle autorità competenti.
L’intermediario si costituisce depositando una mail nella quale sostiene che il rapporto contestato è un conto corrente con IBAN tedesco e che, pertanto, il cliente dovrebbe rivolgersi alla sede centrale estera. Non fornisce ulteriori chiarimenti né produce documentazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la domanda di segnalazione alle autorità competenti e la dichiara inammissibile, perché estranea allo scopo del procedimento. Le Disposizioni ABF circoscrivono la competenza alle controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. L’Arbitro non dispone di poteri sanzionatori, connessi eventualmente alla vigilanza della Banca d’Italia, né può svolgere segnalazioni all’autorità giudiziaria in materia penale, come già affermato dal Collegio di Milano nelle decisioni nn. 4758/2024 e 2813/2025.
In via ulteriormente preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata, ancorché implicitamente, dall’intermediario. Le Disposizioni ABF individuano gli intermediari destinatari della tutela e delimitano l’ambito oggettivo alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari. Ai sensi dell’art. 115 T.U.B., le norme del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica. Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, richiamato con le decisioni del Collegio di Bologna n. 22535/2019 e n. 552/2022 e del Collegio di Palermo n. 9982/2023, l’intermediario estero è coinvolgibile solo in quanto operi in Italia e in relazione a rapporti radicati in Italia.
Dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente emerge che il conto oggetto di doglianza riporta un IBAN tedesco. Su questa base il Collegio ritiene l’intermediario resistente sprovvisto di legittimazione passiva e rigetta il ricorso.
In via incidentale, il Collegio osserva che l’intermediario aderisce al sistema ABF e che la vicenda presenta profili, pur non oggetto della domanda, che potrebbero evidenziare una responsabilità da contatto sociale per violazione del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 7283/2018. Non risulta in atti la prova che il cliente sia stato correttamente informato della necessità di rivolgersi alla sede centrale nell’ambito delle interlocuzioni successive al recesso. Il Collegio, pur rigettando il ricorso, rivolge quindi un monito all’intermediario, richiamandolo all’osservanza delle disposizioni e degli standard di diligenza nei rapporti con la clientela.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 115 TUB – Ambito di applicazione