Collocatore carta debito e difetto legittimazione passiva in ricorso ABF (ABF Collegio di Palermo n. 1726 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il collocatore di uno strumento di pagamento è, in via generale, legittimato passivo rispetto alla domanda dell’utente, in ragione del rapporto contrattuale instaurato, con conseguente onere della prova sull’autenticazione delle operazioni contestate. Tale legittimazione va esclusa quando il PSP sia mero collocatore della carta. Ai fini della qualificazione si ha riguardo alla documentazione contrattuale e alla condotta concreta: rilevano la riconducibilità esclusiva del marchio all’emittente, l’attribuzione all’emittente della gestione dei reclami e delle comunicazioni di smarrimento e di operazioni non autorizzate, nonché l’assenza di poteri gestori in capo al collocatore. Se il collocatore ha riscontrato il reclamo segnalando il proprio difetto di legittimazione e invitando a rivolgersi all’emittente, l’eccezione è fondata e il ricorso va rigettato.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver subito, in data 17.05.2025 a Roma, il furto del portafoglio contenente una carta di debito collegata al conto corrente. Nello stesso giorno, in un arco temporale ristretto, venivano eseguite quattordici operazioni ATM/POS fraudolente per complessivi euro 5.937,68, senza che ricevesse gli SMS di notifica. Accortosi della sottrazione, contattava il numero verde per il blocco della carta. Solo tornato dal viaggio constatava dalle liste movimenti le operazioni disconosciute.
Il ricorrente lamenta il mancato funzionamento del servizio di alert, che avrebbe impedito di prendere contezza delle operazioni e di bloccare tempestivamente la carta, e chiede il rimborso delle somme. L’intermediario convenuto eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver operato quale mera banca collocatrice dell’emissione, riconducibile a diverso intermediario, e nel merito contesta la condotta negligente del cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Secondo l’orientamento condiviso dai Collegi territoriali, in ragione del rapporto contrattuale tra utente e collocatore dello strumento di pagamento, sussiste in via generale la legittimazione passiva di quest’ultimo, con onere della prova sull’autenticazione delle operazioni contestate.
Fa eccezione l’ipotesi del mero collocatore. Per accertare tale profilo il Collegio guarda alla documentazione in atti: se denominazione e marchio sono riconducibili esclusivamente all’emittente, se le previsioni contrattuali affidano al collocatore il riscontro all’utenza in caso di reclami, ovvero se il collocatore ha risposto al reclamo senza segnalare l’eventuale difetto di legittimazione, non si tratta di mero collocatore.
Nel caso concreto il contratto indica come emittente un altro intermediario, mentre la resistente è collocatrice. La gestione dei reclami è di competenza dell’emittente (art. 18 del contratto), la comunicazione di smarrimento o sottrazione va inviata all’emittente (art. 6), così come quella di operazioni non autorizzate (art. 7). Il cliente ha presentato reclamo alla resistente il 22.09.2025 e, in sede di riscontro, l’intermediario ha segnalato il proprio difetto di legittimazione, invitando a rivolgersi all’emittente.
Il Collegio richiama gli indicatori valorizzati in altra decisione (decisione n. 11174/25), ove erano stati considerati sintomatici di un ruolo non meramente di collocamento l’attribuzione di significativi poteri gestori, quali la definizione del plafond, il blocco della carta e la facoltà di risoluzione del rapporto. Nella fattispecie tali indicatori non sussistono: la facoltà di recedere è riservata all’emittente (art. 14), il preavviso di revoca deve essere inviato dall’emittente (art. 11), il blocco della carta in caso di sospetto di utilizzo non autorizzato o di riciclaggio compete all’emittente (art. 9).
Su queste basi il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e rigetta il ricorso, restando assorbite le difese nel merito relative alla condotta del ricorrente e al funzionamento del servizio di alert.
Nota della Redazione
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