Il coerede può chiedere all’ABF la liquidazione della propria quota ereditaria senza quietanza congiunta (ABF Collegio di Napoli n. 1922 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius, limitatamente alla propria quota o per l’intero, senza che l’intermediario possa eccepire la necessità della chiamata in causa degli altri coeredi. La quietanza congiunta di tutti gli eredi può costituire condizione della liquidazione solo in presenza di un concreto conflitto tra coeredi, ossia quando uno di essi opponga espressamente il pagamento in favore del ricorrente. L’art. 48, comma 4, del d.lgs. 346/1990 impone all’intermediario di non eseguire operazioni su beni e crediti trasferiti mortis causa in mancanza della prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione negativa, ma esaurisce in ciò il vincolo legalmente opponibile agli eredi.
Il Fatto
La ricorrente, erede legittima insieme ad altro coerede, aveva depositato presso l’intermediario la documentazione necessaria per la definizione della pratica di successione e lo sblocco delle somme giacenti sul conto corrente del de cuius, pagando anche le spese richieste. L’intermediario, dopo aver bloccato il conto a seguito del decesso, non aveva portato a termine la liquidazione.
La banca opponeva la necessità della firma di tutti i coeredi su ulteriori moduli, l’assenza di un documento di identità in corso di validità di uno di essi e, soprattutto, l’impossibilità di procedere a liquidazioni parziali in mancanza di quietanza congiunta, poiché i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria fino alla divisione. La ricorrente ha quindi chiesto all’ABF la liquidazione della propria quota.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nella possibilità per la ricorrente di ottenere le somme giacenti sul rapporto intestato al de cuius nonostante l’opposto difetto di una regolare definizione della pratica successoria. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 48, comma 4, del d.lgs. 346/1990, che vieta agli intermediari di eseguire operazioni concernenti beni o crediti trasferiti mortis causa senza la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione negativa.
Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 5305/2013, il Collegio qualifica tale adempimento come condizione indispensabile per l’esigibilità del credito degli eredi, configurando un vero e proprio vincolo legale di indisponibilità della somma. Nel caso concreto, però, la ricorrente aveva prodotto copia della dichiarazione di successione e la documentazione che sanava l’irregolarità relativa al servizio di telepedaggio autostradale.
Il Collegio ritiene quindi evidente che l’intermediario abbia bloccato la procedura esclusivamente per il mancato deposito, da parte di uno dei coeredi, di un documento di identità valido e della quietanza congiunta. L’argomentazione della banca, secondo cui la liquidazione pro quota non sarebbe praticabile senza il consenso di tutti gli eredi o un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non merita accoglimento.
Il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento n. 27252/2018 è chiaro: il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius, per la propria quota o per l’intero, e il pagamento in favore del ricorrente ha efficacia liberatoria verso i coeredi non intervenuti. L’esigenza della quietanza congiunta assume rilievo solo in presenza di un concreto conflitto tra coeredi, che nel caso in esame non ricorre.
Il Collegio accerta così il pieno diritto della ricorrente alla liquidazione della propria quota ereditaria, assorbendo ogni altra questione, e dispone la corresponsione del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e del rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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