Ripetizione di indebito bancario, inammissibile il ricorso per vizio di motivazione in doppia conforme (Cass. civ. Sez. 1 n. 21960 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di indebito, l’interpretazione della domanda e dell’eccezione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nell’ipotesi di “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., qualora la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado basandosi sulle stesse ragioni inerenti alle medesime questioni di fatto, risultando onere del ricorrente dimostrare specificamente che le ragioni poste a fondamento delle due sentenze di merito sono tra loro diverse e poggiano su presupposti fattuali differenti. Il travisamento della prova ricorre solo in presenza di un errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio e trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società correntista conveniva la banca dinanzi al Tribunale di Fermo, chiedendo l’accertamento della nullità delle clausole sugli interessi ultralegali, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate su una serie di conti correnti. Il Tribunale accertava l’illegittimità degli addebiti e condannava la banca al pagamento di una somma a favore della correntista. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza non definitiva, respingeva i motivi di appello della banca relativi all’assenza dei presupposti dell’azione di ripetizione e alla prescrizione; con sentenza definitiva, rideterminava il saldo a credito della correntista. La banca ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. Con essi la ricorrente censurava la sentenza per non aver rilevato l’inammissibilità della domanda di ripetizione per difetto dei suoi presupposti e per omessa valutazione di prove documentali e travisamento della CTU.
La Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva formulato un giudizio di fatto, basato sulle risultanze documentali e sulla CTU, circa la chiusura del conto e la sussistenza di un saldo attivo. Tale giudizio è stato impugnato come vizio di motivazione. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo con riferimento ad un fatto storico, mentre il travisamento della prova ricorre esclusivamente in presenza di un errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, non nella sua valutazione.
La Corte ha inoltre rilevato che la decisione sull’ammissibilità dell’azione di ripetizione era “doppia conforme”. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, salvo che il ricorrente dimostri specificamente la divergenza delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due sentenze di merito, onere non assolto nel caso di specie.
Il terzo motivo, riguardante la prescrizione, è stato altresì dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che l’interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. La Corte d’Appello aveva correttamente interpretato l’eccezione di prescrizione come limitata ai soli primi due conti, non estesa al conto finale in cui erano confluite le posizioni, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà motivazionale. Anche su tale punto, la decisione risultava conforme tra i due gradi di merito, confermandosi l’inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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