Danno non patrimoniale da disservizio bancario non in re ipsa va provato (ABF Collegio di Milano n. 2254 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cliente che chieda il risarcimento del danno da errata esecuzione di un versamento ha l’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità del pregiudizio. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa: deve essere provato anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, potendosi ricorrere alla liquidazione equitativa solo se il ricorrente indichi idonei elementi di valutazione. Non sono risarcibili i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie legati agli aspetti più disparati della vita quotidiana. Il danno patrimoniale, già ristorato mediante il pagamento degli arretrati, non lascia spazio ad ulteriori riconoscimenti in assenza di prova di distinti pregiudizi economici.
Il Fatto
Il ricorrente si era recato in filiale per eseguire un versamento F24 urgente di euro 11.463,40, relativo a contributi volontari INPS per la propria pratica pensionistica. Secondo la sua ricostruzione, l’operatore aveva dapprima negato l’esecuzione e poi dato corso al pagamento digitando erroneamente il codice INPS, rendendo impossibile la corretta tracciatura del versamento. La pratica pensionistica sarebbe rimasta bloccata per settimane, con necessità di interventi straordinari dell’ente previdenziale.
Il ricorrente lamentava un danno non patrimoniale da stress, disagio e perdita di tempo, oltre a un danno patrimoniale per il ritardo nell’accredito della pensione, poi risolto con gli arretrati. Chiedeva un indennizzo simbolico. L’intermediario ricostruiva la vicenda precisando che l’operazione era stata solo sospesa in attesa del visto del responsabile di filiale, che il pagamento era stato eseguito nella stessa giornata e che l’errore materiale nel codice non aveva impedito la tracciatura e la regolarizzazione, essendo corretti importo e dati personali. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la domanda come richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da condotta negligente dell’intermediario nel pagamento di un modello F24 di rilevante importo. La stessa resistente aveva dato conto dell’errore materiale dell’addetto allo sportello, pur sostenendo che esso non avesse impedito la tracciatura e la regolarizzazione della pratica.
Sul piano del danno patrimoniale, dalle convergenti allegazioni delle parti risulta che l’intermediario avesse ristorato il cliente con il pagamento degli arretrati pensionistici. In mancanza di prova circa ulteriori e diversi pregiudizi economici, il Collegio esclude che residui spazio per il risarcimento dell’asserito danno patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, il ricorrente lamentava disagi, stress, incertezza e la necessità di fissare appuntamenti e sollecitare l’ente previdenziale. Il Collegio rileva tuttavia che egli non produce alcuna documentazione e non quantifica l’entità della richiesta risarcitoria. Richiama quindi il principio del Collegio di coordinamento, secondo cui spetta al cliente dimostrare il danno patrimoniale e, quanto al danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, occorre prova anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza; la liquidazione equitativa è possibile solo se la parte indica idonei elementi di valutazione (dec. n. 1642/2019).
In coerenza con la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ribadisce che non sono generalmente risarcibili i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972). La domanda è pertanto rigettata.
Nota della Redazione
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