Cessione del quinto, legittimazione passiva e rimborso dei costi non maturati dopo la Lexitor (ABF Collegio di Bari n. 206 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella cessione del quinto estinta anticipatamente è legittimato passivo l’intermediario che ha emesso il conteggio estintivo e ha incassato il saldo, anche se abbia ceduto in blocco il credito prima dell’estinzione, perché l’indebito sorge nel momento del pagamento e obbligato alla restituzione è chi lo ha ricevuto. Ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’art. 125-sexies T.U.B. nella versione originaria, come interpretato dalla sentenza Lexitor: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo del credito, compresi i costi up-front. I costi istantanei si riducono secondo la curva degli interessi, i costi recurring in proporzione lineare. Le commissioni di intermediazione sono up-front, i costi di istruttoria recurring. L’indennizzo di estinzione anticipata pattuito entro le soglie di legge è dovuto se il ricorrente non ne dimostra l’assenza di giustificazione oggettiva.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel settembre 2019 un finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente con conteggio estintivo del novembre 2023. Insoddisfatta dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, ha chiesto all’Arbitro il rimborso di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate, pari a 1.260,24 euro secondo il criterio pro rata temporis, e in subordine la riduzione secondo la curva degli interessi per i costi ritenuti up-front. Ha domandato inoltre 300,82 euro a titolo di penale di estinzione anticipata, la restituzione delle quote versate in eccedenza, gli interessi legali dal reclamo e le spese di assistenza difensiva.
L’intermediario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto in blocco il credito nel dicembre 2019, e ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 125-sexies T.U.B. alla cessione del quinto, la non rimborsabilità dei costi remunerativi di attività esaurite alla stipula e l’applicazione della curva degli interessi. La ricorrente ha rinunciato alle repliche.
La motivazione del Collegio
Sull’eccezione preliminare il Collegio osserva che il conteggio estintivo è stato emesso dall’intermediario resistente, indica per il pagamento un IBAN a lui intestato e non contiene alcun riferimento alla banca cessionaria; la liberatoria risulta rilasciata dalla convenuta. Richiamando in senso adesivo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018, si afferma che l’indebito e l’obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo del conteggio: obbligato è quindi il soggetto che riceve il pagamento. L’eccezione è respinta.
Nel merito, il contratto è anteriore al 25 luglio 2021 e l’estinzione è avvenuta alla quarantottesima rata. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dopo la decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19: si applica l’originario art. 125-sexies T.U.B. come interpretato dalla Lexitor, con riduzione di tutte le componenti del costo del credito, inclusi i costi up-front. I costi recurring si riducono in proporzione lineare, salvo diversa previsione contrattuale proporzionale; i costi up-front secondo la curva degli interessi in mancanza di diversa pattuizione. Confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali.
Il Collegio esclude che la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023, C-555/21, resa in tema di credito immobiliare, abbia disatteso la Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti relativi a immobili residenziali. Qualifica quindi le commissioni di intermediazione come costi up-front e i costi di istruttoria come recurring. Sull’eccezione di legittimazione relativa ai costi di intermediazione, richiama la propria decisione n. 23783/2018: si tratta di costi del credito riportati nel contratto e soggetti a riduzione.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 l’equo indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto salvo prova contraria del ricorrente; l’importo rimborsato in anticipo, anche al netto della riduzione, supera la soglia di 10.000 euro, quindi l’addebito è legittimo. La richiesta di restituzione delle quote in eccedenza è respinta per difetto di allegazione documentale. Le spese di assistenza difensiva non sono riconosciute, per la natura seriale del ricorso. Il Collegio accoglie parzialmente e condanna l’intermediario al pagamento di 916,00 euro oltre interessi legali dal reclamo, al contributo di 200,00 euro alla Banca d’Italia e al rimborso di 20,00 euro.
Nota della Redazione
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