Truffa telefonica e bonifico disposto dal cliente: nessuna responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 2980 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata, anche se il pagatore ha agito su istruzioni di un frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione. Non trovano perciò applicazione il regime delle operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e al D. Lgs. n. 11/2010, né assume rilievo la verifica della colpa grave del cliente o della sofisticatezza della truffa. Resta comunque esperibile l’esame della condotta del prestatore di servizi di pagamento secondo il diritto comune, per accertare un apporto causale concorrente alla frode, che va escluso quando il cliente abbia confermato più volte la propria volontà dispositiva ed sia stato avvertito della natura potenzialmente fraudolenta dell’operazione.
Il Fatto
La ricorrente espone di aver ricevuto messaggi provenienti apparentemente dal numero dell’intermediario, con l’avviso di un pagamento in corso di € 21.700,00, e poi una telefonata di un sedicente operatore, con il coinvolgimento di una falsa utenza della Questura. Indotta a recarsi in filiale, disponeva un bonifico istantaneo di € 14.400,00 in favore del beneficiario indicato dal truffatore, convinta che la somma le sarebbe stata poi restituita.
Disconosciuta l’operazione, la cliente chiede il ristoro del danno, sostenendo il malfunzionamento dei sistemi di sicurezza dell’intermediario e il mancato recepimento degli obblighi del Regolamento (UE) 2024/886, in particolare del servizio di verifica del beneficiario (Verification of Payee). L’intermediario eccepisce l’inapplicabilità della disciplina PSD2, l’avvenuta autenticazione dell’operazione e l’assenza di profili di responsabilità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della denuncia della stessa ricorrente e delle dichiarazioni ivi contenute, dalle quali risulta che l’operazione è stata eseguita interamente e direttamente dalla cliente, seguendo le istruzioni del frodatore. Si tratta dunque di operazioni cosiddette “sotto dettatura”, che l’orientamento consolidato dei Collegi riconduce alla categoria delle operazioni autorizzate.
Da ciò deriva una conseguenza processuale precisa: non si procede alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del D. Lgs. n. 11/2010. Non rilevano, in casi simili, né l’analisi della sofisticatezza della truffa via SMS o telefonica, né il vaglio della colpa grave del cliente, perché l’operazione è stata posta in essere personalmente dal pagatore.
Il Collegio chiarisce tuttavia che l’esonero dalla prova di autenticazione non equivale a esclusione di ogni sindacato: non è configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore, ma resta possibile ravvisare una responsabilità concorrente secondo le norme di diritto comune, quando emerga un apporto causale del PSP alla frode. I casi esemplificativi indicati sono la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, il mancato rilievo di indici di frode.
Nel caso concreto, il bonifico è stato disposto dopo l’entrata in efficacia degli obblighi di Verification of Payee, che il Collegio colloca al 9 ottobre 2025, e l’intermediario ha allegato evidenza del loro rispetto. Soprattutto, la ricorrente non ha contestato la telefonata con l’operatrice dell’Ufficio Sicurezza né il contenuto della registrazione prodotta, dalla quale emerge la conferma inequivocabile della volontà dispositiva, con la dichiarazione di dover acquistare un’auto da un amico e di conoscere il beneficiario. La cliente dà anzi atto di essere stata informata dal Consulente Finanziario sulla natura potenzialmente fraudolenta dell’IBAN beneficiario.
Il Collegio rileva inoltre che il plafond non è stato superato, che vi è evidenza di una notifica push ricevuta sul dispositivo della cliente e che l’intermediario si è adoperato per il recupero dei fondi mediante recall del bonifico, senza esito. In assenza di una condotta concorsuale del prestatore, la domanda è infondata e il ricorso viene rigettato.
Nota della Redazione
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