Incompetenza temporale dell’ABF per vizi genetici del contratto di finanziamento (ABF Collegio di Bologna n. 241 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza temporale dell’ABF, il limite del sesto anno anteriore alla proposizione del ricorso opera quando il petitum si fonda sui vizi genetici del contratto, mentre non si applica quando la domanda si appunta sugli effetti del rapporto, purché questi perdurino anche dopo tale momento. La relativa eccezione è rilevabile d’ufficio, pur in assenza di specifica contestazione dell’intermediario. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, deducendo anatocismo e superamento del tasso soglia, investa un contratto concluso oltre sei anni prima del deposito.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito l’ABF lamentando, in relazione a un finanziamento contro cessione del quinto della pensione stipulato nel luglio 2018, l’adozione surrettizia di un regime di capitalizzazione composta degli interessi. Dall’esame del piano di ammortamento alla francese emergeva, a suo dire, l’applicazione di interessi anatocistici, con conseguente difformità del TAN e del TAEG rispetto ai valori indicati in contratto. Il ricorrente deduceva inoltre la mancata approvazione specifica della clausola sulla capitalizzazione, la sua natura vessatoria e il superamento del tasso soglia dell’usura, chiedendo la condanna dell’intermediario alla restituzione di quanto elaborato in perizia.

L’intermediario resistente ha replicato che il prestito era assistito da cessione del quinto, che il TEG (15,55%) e il TAEG (15,61%) restavano inferiori al tasso soglia del secondo trimestre 2018 (18,68%), che l’ammortamento alla francese non comportava alcun anatocismo occulto e che nessuna norma impone di indicare in contratto il regime di capitalizzazione. Ha inoltre eccepito che i rilievi fondati su perizie non allegate non potevano essere valutati nel merito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ritenuto di dover esaminare in via preliminare, anche d’ufficio, la possibile incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, pur in assenza di specifica eccezione dell’intermediario. Il ricorso è stato depositato il 18 giugno 2025 e ad esso si applicano le Disposizioni ABF in vigore dal 1° ottobre 2022, che alla Sez. I – Par. IV escludono la sottoponibilità all’Arbitro delle controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il Collegio ha richiamato l’interpretazione invalsa nella giurisprudenza dell’Arbitro, secondo cui occorre distinguere i casi in cui il petitum si fonda sui vizi genetici del contratto da quelli in cui esso si appunta sugli effetti del rapporto. Solo in questa seconda ipotesi la competenza sussiste anche se il contratto è stato concluso prima del sesto anno antecedente, a condizione che gli effetti perdurino oltre tale momento. Quando invece la domanda investe i vizi genetici, opera il limite temporale e il ricorso va dichiarato inammissibile, anche d’ufficio.

Nel caso di specie il ricorrente lamentava proprio presunti vizi genetici del contratto di finanziamento, ossia l’applicazione di interessi anatocistici e l’usura. Le doglianze, sollevate con ricorso del 18 giugno 2025, attenevano a un contratto stipulato il 24 luglio 2018, dunque in un periodo anteriore al sesto anno dalla proposizione del ricorso. Su questa base il Collegio ha dichiarato la domanda inammissibile.

La decisione si arresta quindi sul piano processuale e non affronta nel merito le questioni sostanziali relative alla capitalizzazione composta, alla vessatorietà della clausola e al superamento del tasso soglia. Il principio affermato resta quello della perentorietà del termine per i vizi genetici, con la precisazione che la verifica della competenza temporale costituisce accertamento preliminare rilevabile d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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