Frode del finto broker e difetto di legittimazione passiva della capogruppo (ABF Collegio di Bari n. 2420 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, ancorché indotte dai raggiri di un falsario che si presenti come broker finanziario, devono considerarsi autorizzate e non ricadono nel regime di responsabilità previsto dalla PSD2. La mera appartenenza al medesimo gruppo bancario non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva della capogruppo per operazioni disposte da un conto radicato presso altra società del gruppo, che conserva la propria soggettività giuridica. Una responsabilità dell’intermediario può configurarsi, secondo il diritto comune, solo quando dalla documentazione emerga un suo apporto causale alla frode, riconducibile a indici specifici e verificabili. Il ricorso che indichi solo l’importo complessivo richiesto, senza specificare le singole operazioni, resta esaminabile se queste risultino pacificamente dalla documentazione in atti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca resistente, riferisce di aver aderito il 22 maggio 2024 a un’annuncio su un social media relativo a presunte piattaforme di trading online, fornendo i propri recapiti. Sostiene di essere stato poi contattato da un numero estero e indotto a installare un’App, tramite la quale sarebbero stati disposti bonifici non autorizzati verso conti esteri. Denuncia la frode alle autorità il 25 giugno 2024 e, nell’aprile 2025, si rivolge alla banca, che nega ogni responsabilità e rifiuta il rimborso.
Il ricorrente invoca la culpa in vigilando dell’intermediario, che avrebbe dovuto insospettirsi per le operazioni con IBAN straniero, e la responsabilità ex art. 2050 c.c., chiedendo il rimborso di € 65.328,00 oltre interessi e spese. La banca eccepisce la genericità della domanda, il proprio difetto di legittimazione passiva per due bonifici disposti da un conto aperto presso altro intermediario del gruppo, e nel merito l’infondatezza delle pretese, producendo i log informatici delle operazioni.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorrente ha indicato solo la somma complessiva richiesta, senza specificare le singole operazioni disconosciute e i relativi importi. Tali operazioni risultano però individuate dalla banca nelle controdeduzioni e dal ricorrente nella denuncia, prodotta in atti in sede di repliche. Il Collegio ritiene pertanto esaminabile la domanda, avendo riguardo alle operazioni pacificamente risultanti dalla documentazione.
Nel merito delle eccezioni, il Collegio giudica fondato il difetto di legittimazione passiva della banca resistente in relazione ai due bonifici di € 29.500,00 e € 29.800,00, effettuati il 22 maggio 2024 verso il medesimo beneficiario estero. Tali bonifici erano stati disposti da un conto corrente radicato presso altro intermediario, appartenente al medesimo gruppo societario di cui la resistente è capogruppo. Il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro secondo cui la mera appartenenza al gruppo non incide sulla legittimazione passiva, perché ciascuna società conserva la propria soggettività giuridica, inclusa la capogruppo.
Quanto alle residue operazioni, il Collegio le ritiene infondate. Anzitutto, tra quelle disconosciute il ricorrente include una serie di bonifici anteriori al 22 maggio 2024, data che, secondo la sua stessa denuncia, segnerebbe l’avvio dell’attività truffaldina. Inoltre, dalla narrazione e dalla documentazione emerge che il ricorrente ha effettuato personalmente le operazioni, seppure a seguito dei raggiri del frodatore.
Il Collegio applica quindi l’orientamento secondo cui, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Esclusa questa via, resta da verificare la possibile responsabilità dell’intermediario secondo il diritto comune, che il Collegio ammette quando emerga un apporto causale del prestatore di servizi di pagamento alla frode. Gli indici individuati sono: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, il mancato rilievo di indici di frode in caso di pagamenti disposti nella convinzione di effettuare accrediti. Nel caso di specie nessuno di tali indici viene in rilievo.
Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.