Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso integrale costi up front e recurring (ABF Collegio di Bari n. 876 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. In assenza di una chiara ripartizione contrattuale tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso. I costi recurring si restituiscono secondo un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione pattizia; i costi up front secondo il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, in mancanza di diversa previsione. Gli oneri erariali non sono rimborsabili.

Il Fatto

Un consumatore aveva stipulato in data 04.11.2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 28.02.2025. Il ricorrente si è rivolto all’Arbitro chiedendo la restituzione di € 3.000,42 a titolo di quota non maturata delle commissioni a favore dell’intermediario finanziario e delle commissioni di distribuzione, oltre a spese di assistenza difensiva, spese di presentazione del ricorso e interessi legali.

L’intermediario si è costituito opponendosi: ha sostenuto la chiarezza delle condizioni contrattuali, con dettagliata indicazione dei costi ripetibili e non ripetibili, la congruità di quanto già restituito per interessi e costi ripetibili e la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

La controversia riguarda il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto dopo l’estinzione anticipata, ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b.. Il Collegio rileva in via preliminare che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato la norma. La disciplina applicabile è dunque quella antecedente alla riforma.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento: in mancanza di una chiara ripartizione tra costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce rileva ai fini del rimborso; i costi recurring si restituiscono in proporzione temporale, dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per le rate residue; l’intermediario deve rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo, come affermato dal Collegio di Coordinamento n. 6167/2014.

Il Collegio ricorda poi l’intervento della sentenza Lexitor (CGUE, 11.09.2019) e il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: l’art. 125-sexies t.u.b. va interpretato nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Tale orientamento era stato rimodulato dopo la riforma del 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento n. 21676/2021), ma la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Su questa base i Collegi territoriali hanno dato continuità all’orientamento del 2019, condividendo la non retrocedibilità degli oneri erariali. Il quadro è stato confermato dal d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.

Per i contratti anteriori alla riforma il Collegio individua tre criteri: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diverso criterio contrattuale; curva degli interessi per i costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia; non rimborsabilità degli oneri erariali. Applicandoli al caso, il Collegio accerta la natura recurring delle commissioni all’intermediario e la natura up front delle commissioni di distribuzione, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari n. 7401/2023).

Il ricorrente ha quindi diritto al rimborso di € 1.197,00, tenendo conto delle restituzioni già operate risultanti in atti, su un finanziamento di 120 rate con 62 scadute e 58 residue. Il Collegio respinge invece la domanda di rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della controversia. Dispone pertanto il pagamento di € 1.197,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, il contributo di € 200,00 a favore della Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 delle spese di presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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