Prescrizione dei buoni fruttiferi postali decorre dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Bari n. 2700 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro, nella domanda di accertamento dell’esigibilità del credito da buoni fruttiferi postali non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato. Le controversie in materia rientrano nella competenza per materia dell’ABF, perché le Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza del 29.07.09 si applicano anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito. Nel merito, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive decorso il termine di dieci anni dalla scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000. La domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente per la prima volta in sede di repliche è tardiva.
Il Fatto
Il ricorrente afferma di essere intestatario di due buoni fruttiferi postali emessi il 27 dicembre 2007, dell’importo di 100,00 euro ciascuno, e di averne chiesto la liquidazione all’intermediario. Il rimborso è stato rifiutato per l’intervenuto decorso del termine prescrizionale. Il ricorrente lamenta la mancata indicazione sui titoli della data di scadenza e di non aver ricevuto, in sede di sottoscrizione, alcun foglio informativo; chiede quindi l’accertamento del diritto al rimborso e agli interessi maturati.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale dell’Arbitro, perché il petitum si fonderebbe su vizi genetici del negozio risalenti a epoca anteriore, e l’incompetenza per materia, trattandosi di materia disciplinata da norme speciali. Nel merito osserva che i buoni appartengono alla serie “1B8”, con durata massima di 18 mesi, scaduti il 27 giugno 2009, con prescrizione maturata dal 28 giugno 2019. In sede di repliche il ricorrente insiste sull’infondatezza delle eccezioni e chiede il risarcimento del danno da violazione degli obblighi informativi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di incompetenza temporale è infondata: richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022, si afferma che per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato.
Anche l’eccezione di incompetenza per materia è respinta. Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento (n. 5674/2013), secondo cui le Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza del 29.07.09 si applicano, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario. Il principio opera anche sotto il regime delle Disposizioni ABF aggiornate, che escludono le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso (richiamata la decisione n. 16066/2022).
Nel merito il ricorso non merita accoglimento. I buoni depositati riportano sul retro la data di emissione, la serie di appartenenza e i relativi rendimenti, ma nulla sui termini di prescrizione. La serie “1B8”, istituita con Avviso in G.U. del 30 novembre 2007, n. 279, reso ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, prevede durata massima di 18 mesi dalla sottoscrizione, con liquidazione di capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese. I titoli sono quindi scaduti il 27 giugno 2009.
Quanto alla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 stabilisce che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi. Per i buoni in esame, scaduti il 27 giugno 2009, il diritto al rimborso si è prescritto dal 28 giugno 2019. La domanda di rimborso è stata presentata per la prima volta in forma scritta con il reclamo del 14 ottobre 2025, a termine ormai ampiamente decorso: il rifiuto dell’intermediario è dunque legittimo.
Infine, la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi e mancata consegna del Foglio Informativo è formulata solo in sede di repliche e va pertanto dichiarata tardiva. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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